Brevi cenni sull’amnistia

31.07.2024

L'amnistia è un atto legislativo con il quale lo Stato rinuncia alla punizione di alcuni reati, purchè commessi antecedentemente all'emanazione dell'atto stesso

L'amnistia opera sia quale causa di estinzione del reato che della pena. 

Nel primo caso è detta «propria» e interviene prima della condanna definitiva. 

Diversamente, l'amnistia «impropria» interviene dopo una sentenza di condanna irrevocabile e in tal caso essa, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.p., «fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie», ma non gli altri effetti penali della condanna, per esempio ai fini della recidiva, della dichiarazione di abitualità nel reato, della sospensione condizionale di una successiva condanna. 

In ogni caso l'amnistia non estingue le obbligazioni civili nascenti dal reato, salvo che si tratti della obbligazione civile per la multa o per l'ammenda, ex art. 198 c.p.

Nel concorso di reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è stata concessa, mentre, in caso di reato continuato, secondo l'orientamento giurisprudenziale più gettonato, l'amnistia si applicherà solo ai reati che rientrano nell'amnistia per il titolo e per l'epoca della commissione, dunque si avrà uno scioglimento del cumulo giuridico. 

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 c.p., né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, a meno che lo stesso provvedimento di amnistia disponga diversamente.

Storicamente, questo istituto nasce nello Stato assoluto come idea di una giustizia superiore alle leggi, di cui era esclusivo titolare il sovrano. Oggi, invece, l'amnistia è intesa come una forma di clemenza eccezionale a cui sono sottesi motivi di opportunità politiche.

Tuttavia, per contrastare la tendenza l'eccessivo ricorso all'amnistia che si è fatto in epoca repubblicana, tale da compromettere l'effetto di prevenzione generale insito nella serietà della minaccia penale, la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, è intervenuta sull'articolo 79 della Costituzione, aggravando il procedimento per la concessione dell'amnistia, che oggi avviene «con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale», mentre, in precedenza, l'amnistia era concessa dal Presidente della Repubblica, su legge di delegazione delle Camere. Invero, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 79 della Costituzione, è la stessa legge che concede l'amnistia a stabilire il termine per la sua applicazione, fermo restando che in ogni caso essa non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del relativo disegno di legge, per evitare un soggetto sia spinto a commettere un reato dalla certezza della sua impunità.

Infine, a seguito della sentenza costituzionale 14 luglio 1971, n. 175, l'amnistia è sempre rinunciabile da parte del soggetto che dovrebbe beneficiarne, ma che abbia, tuttavia, interesse a una pronuncia che accerti la sua innocenza e renda, dunque, eventualmente improponibili azioni civili nei suoi confronti.

Dott.ssa Gemma Colarieti