Che cos’è la cd. “Legge 104”?

23.01.2024

Con il temine "Legge 104" si intende la legge quadro risalente al febbraio del 1992 emanata dal legislatore per dettare, all'interno dell'ordinamento, i principi generali inerenti "diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata" (art.2 L.n.104/1992).

La legge si applica ai sensi dell'articolo 3, a tutte le persone portatrici di handicap o disabilità, siano esse italiane o straniere, apolidi, residenti, domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio nazionale, ed ai loro parenti.

Il primo articolo della legge chiarisce cosa si intende per persona con grave disabilità: "Colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Per il riconoscimento della grave disabilità è necessario:

  • rivolgersi al medico di famiglia del tuo genitore;
  • il medico dovrà trasmettere via internet la richiesta all'INPS e al patronato;
  • il tuo genitore dovrà effettuare la visita medica di accertamento presso la commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che verrà comunicata;
  • portare tutti i certificati medici specialisti relativi alle patologie riconosciute al tuo genitore.

Con il verbale della commissione con il quale in base all'art.33 della legge Legge 104/92 che riconosce al tuo anziano genitore lo stato di disabile grave, puoi usufruire dei vantaggi di legge.

La Legge prevede essenzialmente due tipi di misure:

  • le agevolazioni sul lavoro: i lavoratori dipendenti con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104 possono usufruire di tre giorni di permesso retribuito ogni mese; lo stesso diritto spetta ai genitori, parenti e affini conviventi della persona disabile entro il terzo grado di parentela (cd. caregiver);
  • le agevolazioni fiscali: vanno dall'esenzione bollo alla possibilità di considerare le spese mediche come oneri deducibili anziché come detrazioni.

I primi beneficiari delle misure previste ovviamente sono le persone con disabilità ma divengono beneficiari delle misure previste dalla Legge 104 anche le persone che si prendono cura della persona con disabilità riconosciuta ai sensi della legge, che possono usufruire di permessi speciali in qualità di caregiver, come detto sopra.

I permessi retribuiti ex Legge 104/1992 non sono applicabili per le seguenti categorie di lavoratori:

  • domestici e familiari;
  • lavoratori a domicilio;
  • autonomi o parasubordinati;
  • lavoratori agricoli occupati a giornata.

Possono, invece, richiedere i permessi ex Legge 104/1992:

  • i disabili in situazione di gravità;
  • genitori di figli disabili gravi, anche se adottivi o affidatari;
  • i coniugi, le parti di unione civile e i conviventi di fatto del disabile in situazione di gravità;
  • i parenti o affini entro il secondo grado, che può essere esteso al terzo grado di parentela solo nel caso in cui il genitore o il coniuge della persona con disabilità abbiano superato i 65 anni, oppure in caso di mancanza o decesso degli stessi.

Il lavoratore che usufruisce della cd. Legge 104 e che risulta invalido al 75% ha, a partire dalla data del riconoscimento, diritto a 2 mesi annui di contributi figurativi aggiuntivi, per riuscire ad andare in pensione anticipatamente, restando fisso a 5 anni l'anticipo massimo consentito. Quelli che hanno un'invalidità superiore all'80% hanno diritto ad accedere alla pensione di vecchiaia anticipata.

COME FARE DOMANDA?

La domanda deve essere proposta tramite il sito dell'INPS dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente.

È necessario prima richiedere che il medico "di famiglia" emetta un certificato telematico. Il certificato medico del medico curante (c.d. certificato introduttivo) dovrà attestare la natura delle infermità validanti e delle patologie e tale certificato ha validità 90 giorni.

È bene ricordare che l'accertamento dell'handicap e di invalidità sono due domande che possono essere richieste contemporaneamente.

Affinché si possano ottenere i benefici alla legge 104, l'ART 4 della stessa richiede l'accertamento della situazione di handicap da parte unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche e per l'effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla domanda (15 per i pazienti oncologici). (Ma, nella prassi purtroppo questi termini non sono mai rispettati).

Alla visita medica il cittadino dovrà portare il certificato introduttivo in originale, ed i documenti indicati nella lettera di convocazione e potrà, anche, farsi assistere da un proprio medico di fiducia.

Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l'incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare e anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.

Le commissioni, poi, devono pronunciarsi entro 90 giorni dalla richiesta.

Qualora questo termine non fosse rispettato, gli accertamenti potrebbero essere effettuati anche in via provvisoria da un medico specialista nella patologia denunciata, che ha effetto sino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione entro i successivi 180 giorni.

Dott.ssa Veronica Riggi