Che cos’è la preterintenzione?

11.01.2024

Nell'ordinamento giuridico italiano esistono tre tipi diversi di elemento soggettivo: il dolo, la colpa e la preterintenzione.

Il primo viene esemplificativamente descritto come la condotta realizzata "secondo l'intenzione". La seconda tipologia di elemento soggettivo viene indicata dalla legge come "contro l'intenzione".

Più complesso è fornire una definizione della preterintenzione. Dal latino "praeter", ossia "oltre", essa consiste nella realizzazione di una condotta voluta dal soggetto agente dalla quale poi derivi un evento ulteriore non voluto.

Nel nostro ordinamento esistono due espresse fattispecie di delitti puniti a titolo preterintenzionale: l'omicidio preterintenzionale, di cui all'art. 584 c.p., e l'aborto preterintenzionale, punito all'art. 593-ter c.p.

Tali due ipotesi presuppongono che il reato base voluto dall'agente coincida con le percosse o le lesioni personali.

In poche parole, i reati preterintenzionali consistono nella causazione di un evento non voluto a partire da un reato di base realizzato volontariamente. In ciò la preterintenzione si distingue sia dal dolo, in cui la condotta e l'evento sono voluti; sia dalla colpa, per la quale non è necessaria l'esistenza di un reato voluto di partenza. 

Dott. Marco Misiti