Che cos’è l’assegno bancario?

30.11.2023

L'assegno bancario è un titolo di credito (strumento di pagamento) che contiene l'ordine incondizionato diretto ad una banca di pagare a vista una somma determinata all'ordine di una determinata persona o al portatore.

La sua funzione è quella di consentire l'utilizzazione di somme disponibili presso una banca per effettuare pagamenti a terzi, evitando l'utilizzo materiale del denaro.

La disciplina giuridica dell'assegno bancario è dettata dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni), mentre le norme del codice civile del 1942 sui titoli di credito hanno carattere suppletivo, potendo trovare applicazione soltanto nel silenzio della legge speciale.

L'assegno bancario è redatto dal traente su appositi moduli prestampati fornitigli dalla banca e ha la stessa struttura della cambiale tratta.

Strutturalmente figurano tre persone:

  • il traente, che dà l'ordine di pagamento alla banca;
  • la banca-trattaria alla quale l'ordine di pagamento è rivolto;
  • il prenditore dell'assegno.

L'assegno bancario, come la cambiale è un titolo di credito astratto, formale e esecutivo ma diversa è però la funzione tipica dei due titoli, infatti mentre l'assegno bancario è uno strumento di pagamento, la cambiale tratta è uno strumento di credito.

Un po' di storia…

A partire dal 30 aprile 2008 non è stato più possibile emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o superiore a 5.000 euro senza la clausola "Non trasferibile" e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario e grazie a questi due semplici accorgimenti possiamo evitare che, in caso di smarrimento o furto, l'assegno possa circolare senza controllo ed essere incassato da persone diverse da quelle a cui lo abbiamo destinato.

Nel 2011 è stata modificata la "Legge Assegno" ponendo le basi per lo scambio di una copia informatica rispetto l'assegno cartaceo.

Nel 2014 è stato introdotto l'assegno elettronico.

REQUISITI DELL'ASSEGNO BANCARIO

È necessario distinguere i requisiti di validità dell'assegno bancario dai semplici requisiti di regolarità.

La mancanza dei primi comporta che il titolo non vale come assegno bancario, quella dei secondi invece, espone a sanzioni amministrative pecuniarie ma non comporta invalidità del titolo o dell'obbligazione del traente e degli altri firmatari.

Sono requisiti di regolarità:

  • l'esistenza presso la banca trattaria di fondi disponibili (per somma almeno pari all'importo dell'assegno emesso);
  • l'esistenza di una convenzione che attribuisce al traente il diritto di disporre mediante assegni bancari di fondi disponibili.

Tali condizioni sono entrambe soddisfatte se il traente ha con la banca un conto corrente bancario.

  • È requisito di regolarità anche l'osservanza delle norme sul bollo, in mancanza l'assegno perde la qualità di titolo esecutivo.

Sono requisiti di validità:

  • la denominazione di assegno bancario;
  • l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
  • l'indicazione del trattatario e del luogo di pagamento;
  • la data e il luogo di emissione e la sottoscrizione del traente.

Orbene, l'assegno bancario non è suscettibile di accettazione, con la conseguenza che la banca non può mai assumere la posizione di obbligato cartolare nei confronti del portatore del titolo. Inoltre, esistono strumenti che consentono di tutelare, sia pure parzialmente, l'aspettativa di pagamento al portatore dell'assegno. A tal fine è previsto l'istituto del visto, scarsamente utilizzato che ha l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi e d'impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.

Più diffuso è il bene fondi, ovvero la conferma dell'esistenza dei fondi da parte della banca trattaria, su richiesta della banca cui il titolo è girato per l'incasso. La banca trattaria sarà tenuta al risarcimento dei danni qualora abbia fornito informazioni inesatte. Con il bene fondi con blocco la banca può bloccare i fondi corrispondenti all'ammontare dell'assegno, ma se questo risulterà regolare sarà obbligata extra-cartolarmente a pagarlo.

COME CIRCOLA UN ASSEGNO BANCARIO?

La circolazione dell'assegno bancario all'ordine è regolato da norme che sostanzialmente coincidono con quelle dettate per la cambiale, in particolare, anche il girante dell'assegno bancario risponde ex lege del pagamento come obbligato di regresso.

La sola ed unica differenza significativa è che rispetto alla cambiale la girata. È infatti preclusa la possibilità che la banca trattaria giri ulteriormente l'assegno assumendo obbligazione cartolare di regresso.

Allora, l'assegno bancario è sempre pagabile a vista. L'eventuale postdatazione dell'assegno non impedisce al portatore di presentarlo anticipatamente per il pagamento, né alla banca di pagarlo.

Esso deve essere presentato per il pagamento presso lo sportello della banca trattaria indicato dal titolo e il termine per gli assegni emessi e pagabili in Italia è di otto giorni dalla data di emissione, se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso (quindici giorni se è pagabile solo in altro comune).

La banca è libera di pagare anche dopo la scadenza dei termini, salvo che abbia ricevuto l'ordine non pagare. Inoltre la morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.

Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti. La banca è tenuta inoltre ad identificare colui che incassa e a verificare che la firma del traente corrisponda a quella dallo stesso depositata al momento dell'apertura del conto corrente. Sono controlli necessari perché la banca non versi in colpa grave nel pagamento e possa legittimamente addebitare al traente l'importo dell'assegno pagato.

In caso di mancato pagamento da parte della banca trattaria il portatore dell'assegno può agire in regresso contro il traente, i giranti e i loro avallanti. La presentazione del titolo alla banca trattaria nei termini di legge e la constatazione del rifiuto di pagamento mediante protesto sono necessarie solo per agire contro i giranti e i loro avallanti, ma non sono necessarie per l'esercizio dell'azione di regresso contro il traente ( e i suoi avallanti).

Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.

L'azione di regresso si prescrive in sei mesi dal termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

Dott.ssa Veronica Riggi