I principi civilistici nel nuovo codice appalti: obbligo di rinegoziazione del contratto in caso di sopravvenienze eccezionali

29.09.2023

Nel nostro ordinamento giuridico la disciplina della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità ha un limite importante.

L'art. 1467 c.c. prevede che in caso di sopravvenienze, cioè eventi imprevedibili ed eccezionali, il contratto si scioglie: le parti non sono più obbligate ad adempiere alle prestazioni dedotte in contratto.

La parte però che subisce la risoluzione, quella svantaggiata dalla perturbazione economica che incide sull'equilibrio del contratto, non può chiedere che il contratto venga modificato a suo vantaggio. Essa ha solo un'alternativa cioè la risoluzione del contratto.

La parte svantaggiata può, pertanto, solo offrire una modifica contrattuale ma non può pretenderla; questo vuol dire che l'altro contraente non ha l'obbligo di rinegoziazione ma è come se fosse libero di decidere delle sorti del contratto senza interpellare il volere dell'altra parte.

Questa disciplina ha sollevato un dibattito in dottrina molto importante.

Vi sono, infatti, due scuole di pensiero.

Per una, il contraente svantaggiato potrebbe chiedere che il contratto non si risolva ma venga modificato solo nel caso di contratti come l'appalto o suoi simili, perché si tratta di negozi giuridici che sono caratterizzati, per natura, dall'oscillazione economica.

In termini semplici è molto frequente che il corrispettivo previsto dal committente possa cambiare perché la manodopera diventa meno appetibile sul mercato.

Un'altra parte della dottrina, invece, ritiene che non vi sia propriamente un obbligo di contrarre ma solo di contrattare. Nella pratica, quindi, il contraente che risulterebbe avvantaggiato da un cambiamento dei prezzi di mercato avrebbe l'obbligo di attuare delle trattive con l'altro contraente.

Per la prima scuola di pensiero, se non si raggiunge un accordo il giudice può intervenire ed imporre coattivamente un contratto diverso; viceversa, per la seconda dottrina il giudice non ha alcun potere in merito all'equilibrio economico del contratto.

Nel nuovo codice appalti, entrato in vigore nel marzo del 2023, l'art. 9 prevede che per i contratti in cui è parte la pubblica amministrazione, l'oscillazione dell'equilibrio economico del contratto deve essere sanata mediante l'obbligo di rinegoziazione.

La stazione appaltante ha l'obbligo di contrarre, non di fare semplici trattative, con l'operatore economico cioè con l'impresa.

Il soggetto privato e la p.a., quindi, giungono a stipulare un contratto nuovo e modificato alla luce dei cambiamenti economici e al fine di ripristinare l'equilibrio economico originario del contratto; in mancanza di un accordo il giudice può imporre la revisione del contratto.

Da questa normativa innovativa si evince che il principio di conservazione del contratto di stampo civilistico viene recepito nel settore amministrativo.

Specularmente, sul piano amministrativo, vi è una innovazione così importante che il mondo civilistico potrebbe essere influenzato in positivo da questo cambiamento. Si potrebbe ipotizzare, infatti, una interpretazione sistematica per analogia iuris dell'art. 9 del Codice Appalti.

Se ciò avvenisse, infatti, si potrebbe imporre sulla base di una norma specifica una vera e propria rinegoziazione anche quando il contratto viene stipulato tra due soggetti privati.

Tra i principi civilistici che vengono traslati nel mondo amministrativo possiamo ricordare anche quello di buona fede contrattuale.

Gli artt. 1175 e 1375 c.c. impongono ai contraenti un obbligo di correttezza e buona fede sia nella fase di stipula del contratto che nella fase della sua esecuzione.

Il nuovo codice appalti li ha recepiti e li ha resi principi di carattere generale anche in ambito amministrativo.

In conclusione, quindi, possiamo dire che l'ordinamento giuridico e nello specifico l'ambito amministrativo risente dell'influenza civilistica; viceversa, la branca civilistica potrebbe plasmarsi ai principi del nuovo codice appalti e nello specifico a quello di cui all'art. 9 del Nuovo Codice.

Dott.ssa Rosapia Policastro