Il Compenso dell'avvocato è aumentato se la lite viene conciliata
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 29/03/2024, n. 8576
Scarica il provvedimento qui:
Con il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e al fine di incoraggiare la funzione conciliativa dell'avvocato e di remunerare adeguatamente l'attività professionale, l'art.4, co. 6 del D.M. n.55/2014 prevede un compenso "particolare" in caso di conciliazione e transazione della lite.
I parametri forensi rappresentano dei criteri che l'avvocato essere utilizzati per la liquidazione dei compensi per la prestazione professionale in mancanza di una pattuizione scritta tra l'avvocato ed il cliente. Infatti la regola generale prevista dall'art. 13 della Legge professionale è che "il compenso spettante al professionista sia pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale."
Quindi, la stessa legge professionale stabilisce che l'avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. L'avvocato è anche tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.
Ma oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate ed alle spese di trasferta, all'avvocato è dovuta una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura, di regola, del 15% del compenso totale per la prestazione.
Ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto di vari fattori della prestazione professionale:
- Caratteristiche;
- Urgenza;
- pregio dell'attività prestata;
- importanza;
- natura;
- difficoltà e valore dell'affare;
- condizioni soggettive del cliente;
- risultati conseguiti;
- numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Per quanto riguarda i compensi giudiziali, il compenso dell'avvocato può essere liberamente determinato tra cliente e professionista attraverso un accordo. Nel caso in cui tale accordo manchi ed il Giudice sia investito della decisione sulla liquidazione del compenso troveranno applicazione i parametri ministeriali.
Il compenso viene liquidato per fasi:
1. fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
2. fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati;
3. fase istruttoria;
4. fase decisionale.
Orbene, sappiamo che l'attività professionale di un avvocato può riguardare non solo attività processuali e le fasi giudiziali ma anche attività stragiudiziale.
Anche in relazione a tali attività troveranno applicazione i parametri previsti dai Decreti ministeriali in assenza di una pattuizione tra cliente e professionista e in base all'art. 18 del D.M. 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.
Per tali attività, ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate.
Tornando ora all'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sollevato da un avvocato perché l'art. 4 del D.M. 55/2014 prevede che "qualora l'avvocato raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, il compenso per questa attività sia pari all'importo liquidabile per la fase decisionale aumentato del 25%." avendo errato il Tribunale nel riconoscere per la conciliazione il 25% dell'importo previsto per la fase decisionale, perché in realtà avrebbe dovuto riconoscere l'intero importo della fase decisionale aumentato del 25%.
Alla base di tale decisione vi è dunque il co. 6 dell'art. 4 del DM n. 55/2012 ai sensi del quale "Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta"