L’aumento – non più doveroso ma – facoltativo per il concorso tra circostanze aggravanti comuni e a effetto speciale
Cass. pen. sez. III, 25 giugno 2026, n. 23496
Massima: in caso di concorso tra un'aggravante comune ed un'altra a effetto speciale, operato l'aumento di pena per quest'ultima, il giudice, a norma dell'art. 63, comma 3, c.p., in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, "può" e non "deve" applicare l'ulteriore aumento di pena per l'aggravante ordinaria.
A cura di Dott. Marco Misiti
Con sentenza depositata il 25 giugno 2026, n. 23496, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha effettuato una interpretazione costituzionalmente orientata del disposto dell'art. 63, comma 3, c.p., in materia di concorso fra circostanze aggravanti a effetto speciale e a effetto comune.
In particolare, il giudice di legittimità è stato investito di un ricorso per cassazione avanzato dalla difesa di un soggetto imputato di vari reati. Infatti, il giudice di appello, ritenuta applicabile l'ipotesi di recidiva reiterata specifica, nonché l'aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater, c.p., provvedeva ad applicare dapprima l'aumento di pena previsto dall'art. 99, comma 4, c.p. e, successivamente, quello di un ulteriore terzo per la circostanza speciale a effetto comune. Il ricorrente, dal canto suo, evidenziata l'applicabilità al caso in esame dell'art. 63, comma 3, c.p.[1], chiedeva al giudice di legittimità di sollevare questione di legittimità costituzionale rispetto alla disposizione da ultimo menzionata, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 27 maggio 2025, n. 74, nella parte in cui prevede per il giudice un obbligo, e non una facoltà, di aumento di pena nel caso di concorso tra circostanze aggravanti a effetto speciale e quelle a effetto comune.
La Terza Sezione penale, richiamata la motivazione della sentenza del giudice delle leggi, non ha ritenuto necessario rinviare la questione alla Corte costituzionale, effettuando essa stessa una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 63, comma 3, c.p. Sul punto si rende opportuna una panoramica della disciplina del concorso tra circostanze aggravanti a seguito della menzionata dichiarazione di incostituzionalità del 2025.
Con la citata sentenza n. 74/2025 il giudice delle leggi ha ritenuto incostituzionale l'obbligo di aumento di pena nel caso di concorso tra una circostanza aggravante a effetto speciale e la recidiva semplice. Infatti, sarebbe sproporzionato, nonché contrario a un principio di rieducazione del reo e di giustizia della pena, ritenere doveroso in tale caso l'incremento del trattamento sanzionatorio e, al contrario, quest'ultimo facoltativo qualora il concorso sia tra una circostanza aggravante a effetto speciale e le ulteriori ipotesi di recidiva, anch'esse a effetto speciale, dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 63, comma 4, c.p. È infatti evidente che l'ipotesi in cui siano due circostanze a effetto speciale a concorrere sia ben più grave rispetto all'altra casistica.
Questa disparità di trattamento non trova idonea giustificazione, utilizzando le parole della Corte costituzionale, « nel diverso regime delle modalità di maggiorazione della pena, frutto di un differente giudizio di disvalore delle fattispecie, che connota le circostanze comuni e le circostanze a effetto speciale, supponendo che solo il cumulo materiale di queste ultime possa comportare una pena sproporzionata per eccesso, mentre il concorso tra aggravanti comuni e a effetto speciale incontrerebbe unicamente i limiti di cui all'art. 66 cod. pen.».
Sebbene la pronuncia del giudice delle leggi contenga un principio concernente la sola ipotesi in cui dovesse trovare applicazione la recidiva semplice con altra circostanza aggravante a effetto speciale, secondo la Corte di cassazione non ci sono ragioni per non estendere la medesima conclusione anche a tutte le ipotesi di concorso tra circostanze a effetto speciale e quelle a effetto comune. Le linee-guida contenute nella motivazione della pronuncia della Corte costituzionale, infatti, prescindono dalle specifiche caratteristiche della recidiva e attengono ai suoi effetti di incremento sul trattamento sanzionatorio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il giudice di legittimità ha statuito che l'art. 63, comma 3, c.p., deve essere interpretato nel senso che al giudice sia riconosciuta una facoltà, e non un obbligo, di aumento di pena. In particolare, qualora dovesse optare per un incremento del trattamento sanzionatorio, la scelta deve essere sostenuta da idonea motivazione.
[1] Invero, secondo quanto affermato nel provvedimento della Corte di cassazione, il giudice di merito avrebbe anche erroneamente individuato nell'art. 63, comma 4, c.p., la norma applicabile al caso di specie, sebbene non si trattasse di una ipotesi di concorso fra circostanze aggravanti a effetto speciale.
