L’eclissi della presunzione di innocenza
Corte cost., 9 aprile 2026, n. 49
Massima: In tema di confisca urbanistica, è costituzionalmente legittimo l'art. 578-bis c.p.p. nella parte in cui consente al giudice dell'impugnazione, dichiarato estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva, di decidere ai soli effetti della confisca previo accertamento della responsabilità dell'imputato, purché tale accertamento sia funzionale esclusivamente alla misura ablatoria e non si traduca nell'attribuzione di una responsabilità penale incompatibile con la presunzione di innocenza.
A cura di Avv. Francesca Lucia Maria Racioppi
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 9 aprile 2026, ha escluso il contrasto dell'art. 578-bis c.p.p. con il principio della presunzione di innocenza, nella parte in cui prevede che: "[…] giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato". Tale decisione si pone in linea con l'indirizzo interpretativo già tracciato dalla Sentenza n. 2/2026, blindando, definitivamente, la validità delle misure patrimoniali adottate, basate su un accertamento incidentale della colpevolezza dell'imputato, pur prosciolto.
Il quesito di legittimità costituzionale: l'accertamento "postumo" e il vulnus alla presunzione di innocenza
La Corte di Appello di Lecce, chiamata a decidere su una fattispecie di lottizzazione abusiva e sulla conseguenziale confisca urbanistica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine all' art. 578-bis c.p.p., dubitando della sua compatibilità con l'inviolabile principio della presunzione di innocenza. Secondo i giudici salentini, l'obbligo di accertare la responsabilità dell'imputato, nonostante l'intervenuta prescrizione, seppur ai soli fini della misura ablativa, rischierebbe di tradursi in un verdetto di colpevolezza mascherato. Il Collegio remittente ha posto l'accento sul cosiddetto "secondo aspetto" della tutela garantita dall'art. 6, par. 2, CEDU (secondo la direttrice tracciata dai casi Episcopo e Bassani c. Italia) che, irradiandosi oltre la conclusione del rito, impone alle autorità il rigoroso dovere di non trattare il prosciolto alla stregua di un reo, così da scongiurare una stigmatizzazione giuridica che colpirebbe l'individuo proprio nel momento in cui lo Stato rinuncia alla sua pretesa punitiva. L'architettura della norma appena richiamata finirebbe, dunque, per imporre una paradossale indagine postuma che, pur prendendo atto dall'estinzione del reato, nega all'imputato il diritto di essere considerato, a ogni effetto, non colpevole dinanzi alla collettività e ne colpisce i beni.
Il percorso argomentativo della Corte Costituzionale
La Consulta ha dichiarato le questioni non fondate, valorizzando la natura ripristinatoria della confisca urbanistica, soprattutto nei casi in cui l'accertamento del reato risulti, ormai, precluso per intervenuta prescrizione. Il fulcro argomentativo della motivazione risiede nel concetto di "legalità economica violata": la commissione di determinati illeciti, in particolare, quelli suscettibili di produrre vantaggi patrimoniali indebiti, altera l'ordine economico-giuridico, permettendo un arricchimento in spregio alle regole del mercato e alla tutela del territorio. Secondo al Corte, ove si escludesse la possibilità di disporre la confisca in assenza di una condanna definitiva, l'estinzione del reato finirebbe per diventare il titolo di legittimazione sostanziale per la conservazione del profitto illecito. Pertanto, la facoltà concessa al giudice dell'impugnazione di statuire sulla misura ablatoria, nonostante il maturato decorso del termine prescrizionale, risponde all'esigenza imperativa di impedire che, un evento meramente estintivo della punibilità si converta in un ingiustificato vantaggio economico, in favore dell'autore della violazione.
Aspetti critici della Pronuncia
La pronuncia in esame appare costruita su sottile e fragile equilibrio concettuale, teso a distinguere tra l'attribuzione di una responsabilità penale dal mero accertamento, strumentale alla confisca ex art. 578-bis c.p.p., risolvendosi, tuttavia, in un artificio nominalistico, laddove la sostanza dell'operazione giudiziale ricalca fedelmente il paradigma del giudizio di condanna. Nel richiedere al giudice di merito, spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato - in seguito alla declaratoria di estinzione del reato - di accertare il fatto storico in tutti i suoi elementi costituivi, ivi inclusi quelli soggettivi, il sistema finisce per imporre una valutazione che non può dirsi neutrale rispetto al paradigma della colpevolezza. La tenuta della garanzia costituzionale della norma viene delegata alla sola perizia stilistica del magistrato (Nealon e Nallam c. Regno Unito, richiamata dalla Corte), chiamato a espungere aggettivazioni compromettenti, che lascerebbero trasparire una condanna di fatto. È, d'altronde, utopistico sostenere che, la dignità del prosciolto possa considerarsi indenne dinanzi ad una misura che, pur nel silenzio del dispositivo penale, esibisce una natura intrinsecamente sanzionatoria sotto il profilo patrimoniale. L'imputato si trova, così, attinto da una sanzione che non poggia sulla certezza del diritto, ma su una congettura postuma ed ipotetica, fondata su ciò che il tempo, nel suo inesorabile decorso, ha sottratto alla cognizione piena della giurisdizione.
Il diritto non può ridursi a un esercizio di equilibrismo lessicale, poiché la trasposizione acritica di norme nate per contrastare la grande criminalità organizzata transnazionale, all'interno di reati comuni o contravvenzionali (come la lottizzazione abusiva) rappresenta una forzatura del principio di proporzionalità risolvendosi nello snaturamento di una misura che, pur dichiarata ripristinatoria, finisce per assumere i tratti di una sanzione punitiva eccedente rispetto alle reali finalità di tutela del territorio
