Cos’è il leasing?

10.01.2023

Il leasing è il contratto col quale una parte, definita locatore o concedente, attribuisce all'altra, detta utilizzatore, il godimento di beni mobili od immobili dietro versamento di un corrispettivo sotto forma di canoni a scadenza periodica.

È un contratto che deriva dalla tradizione anglosassone, in cui infatti "to lease" significa affittare, e che non era previsto inizialmente nel nostro ordinamento. Pertanto veniva definito contratto "atipico". Successivamente, data la sua diffusione, soprattutto in ambito di beni mobili, il legislatore lo ha previsto specificamente in una legge del 2017.

È di uso comune, infatti, utilizzare il leasing per beni mobili quali automobili, per cui l'utilizzatore si impegna a pagare il canone mensile per avere il godimento del bene. 

È inoltre frequente in ambito automobilistico offrire con il contratto di leasing anche copertura assicurativa totale e copertura delle altre spese che dovrebbe sostenere il normale acquirente di una autovettura.

Spesso poi il leasing si accompagna ad un contratto di opzione col quale l'utilizzatore può acquistare il bene al termine del contratto.

Il leasing si distingue in operativo e finanziario. La differenza sta nel soggetto proprietario del bene: nel primo è lo stesso produttore a concedere i beni in leasing all'utilizzatore. In quello finanziario il concedente non è proprietario ma acquista il bene dal terzo e lo offre in locazione al concedente dietro il pagamento del canone.

Il leasing si distingue, inoltre, in leasing di godimento o traslativo

Quello di godimento ha una funzione di finanziamento e ha ad oggetto beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del contratto, essendo la durata di quest'ultimo sostanzialmente equivalente alla durata tecnologica ed economica dei beni che ne formano oggetto.

Il leasing traslativo, invece, ha ad oggetto beni atti a conservare al termine del rapporto un apprezzabile valore residuo superiore all'importo concordato per l'esercizio del diritto di opzione ai fini dell'acquisizione della proprietà, con previsione di pagamento di canoni che scontano anche una quota del prezzo in funzione del successivo acquisto.

In entrambe le figure, con maggiore preponderanza per il leasing traslativo, viene in rilievo la causa di garanzia del contratto, che è conseguenza del mantenimento della proprietà in capo al concedente durante la vigenza del contratto, fino al momento dell'eventuale esercizio del diritto di opzione da parte dell'utilizzatore, fermo restando a carico di quest'ultimo il rischio di perimento anche fortuito del bene.

Dott. Egidio Pio Antonuccio