Cosa si intende per “presofferto”?

14.11.2023

Con l'espressione "presofferto" o "indebitamente sofferto" ci si riferisce ad un periodo di custodia cautelare subita da un soggetto condannato per lo stesso o per un altro reato di cui il Pubblico Ministero deve tener conto ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire.

Il pubblico ministero computa, altresì, il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, o quando per il reato è stata concessa amnistia o indulto, nei limiti dello stesso.

L'art.657, che disciplina il computo del c.d. presofferto, stabilisce che si procede allo stesso modo in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.

In ogni caso, per evitare che un periodo di limitazione della libertà personale possa costituire incentivo alla futura commissione di reati, è previsto che siano computate soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

Inoltre, in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, quando poi l'imputato viene condannato, il pubblico ministero deve detrarre dalla pena da eseguire un periodo corrispondente a quella della prova eseguita. Tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto ovvero a 250 euro di multa o ammenda (art.657 bis).

Dott.ssa Francesca Saveria Sofia