Cosa sono le esimenti?

07.12.2023

Le locuzioni "circostanze che escludono la pena" di cui all'art. 59 comma 1 c.p. o "circostanze di esclusione della pena" ex art. 59 comma 4 c.p. si riferiscono ad una categoria normativa unitaria di non punibilità che presuppone la commissione di un fatto tipico e, al tempo stesso, non si riferiscono al giudizio di colpevolezza dal punto di vista della imputabilità o delle altre condizioni e qualità personali del soggetto ritenuto colpevole.

L'art. 59 del codice penale disciplina in particolare l'errore su queste circostanze in cui la situazione scriminante incide sulla rilevanza di un fatto tipico con cui si realizza contestualmente, o al quale addirittura preesista.

Sul piano terminologico, questa categoria normativa è stata definita anche classe delle "esimenti".

Le esimenti possono essere suddivise in tre distinti sottogruppi, diversamente connotati dal punto di vista del fondamento logico-giuridico e degli effetti normativi che rispettivamente li contraddistinguono.

Tra le esimenti sono ricomprese innanzitutto le cause di giustificazione, disciplinate dall'articolo 50 al 54 del codice penale, cioè quelle circostanze che escludono l'antigiuridicità del fatto tipico e, dunque, fanno salvo l'autore da ogni conseguenza giuridica. 

Limitandoci a elencare le giustificanti, queste sono: il consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.), l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.), la legittima difesa (art. 52 c.p.), l'uso legittimo delle armi (art 53 c.p.) e lo stato di necessità (art. 55 c.p.), seppur, in riferimento a quest'ultima ipotesi, la dottrina si è sempre interrogata se possa essere effettivamente ricompresa tra le cause di giustificazione o tra le scusanti.

Le scusanti, pure ricomprese tra le esimenti, sono cause di non punibilità il cui fondamento si basa sul principio della non esigibilità della pretesa normativa rispetto ad una azione commessa in una situazione di necessità, rispetto alla quale non appare però praticabile la logica della giustificazione, dal momento che in tal caso il bene che si mira a proteggere non è prevalente rispetto a quello sacrificato. Si pensi alla non punibilità di chi commette favoreggiamento, falsa testimonianza o altri reati contro l'amministrazione della giustizia per salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore, ex art. 384 c.p.

In tal caso, al contrario che per le cause di giustificazione, il riconoscimento della scusante non elimina anche le conseguenze non penali del fatto tipico.

Dunque, la scusante esclude l'applicabilità sia delle pene che delle misure di sicurezza ma lascia impregiudicate sia le conseguenze giuridiche di essa in altri settori dell'ordinamento, sia taluni aspetti di rilevanza intrasistematica che conseguono alla commissione di un fatto tipico e antigiuridico.

Ad esempio, ritornando all'esempio del favoreggiamento del parente, questo può ben essere impedito, mentre non si può contrastare legittimamente un'azione commessa nel caso in cui operi una causa di giustificazione. I fatti coperti da un'esimente del tipo di cui all'art. 384 c.p. possono, inoltre, fungere da presupposto di un reato "accessorio": cosa che, viceversa, non può mai avvenire quando si tratti di un'azione coperta da causa di giustificazione, che, ancora, al contrario di una scusante, può essere applicata per via analogica.

Seppur per le esimenti l'esclusione della pena ha la sua ratio nella "non esigibilità" della pretesa normativa, si tratta pur sempre di una inesigibilità che non si radica nella soggettività del singolo autore, bensì in una condizione soggettiva tale da rendere inesigibile da chiunque una condotta conforme al diritto. In altre parole, l'impossibilità per l'autore di essere efficacemente motivato dalla norma di divieto non dipende dal suo personale rapporto con la pretesa normativa, ma dall'esistenza di una situazione, tipizzata dall'ordinamento proprio perché tale da escludere la possibilità che chiunque, in quella situazione, potesse uniformare la propria condotta al precetto[1].

Un terzo ed ultimo gruppo di esimenti raccoglie una serie di ipotesi normative, in cui il criterio della non punibilità appare essenzialmente collegato a valutazioni di opportunità politico-criminale e sono riconosciute dalla dottrina come "limiti istituzionali della punibilità", per cui si applica la stessa disciplina delle scusanti.

Ciò che accomuna le varie tipologie di esimenti è, dunque, la sola regola della rilevanza dell'errore come regolata dall'articolo 59 del codice penale, per cui, secondo il principio del favor rei:

"Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo."

Dott.ssa Gemma Colarieti

[1] C. FIORE, S. FIORE. Diritto penale. Parte generale, Milano, 2021, p. 339.