Cosa sono l’assegno di invalidità e la pensione di invalidità?

28.12.2023

L'assegno di invalidità è una prestazione assistenziale che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi che siano stati colpiti da un evento morboso che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa (Legge 222/1984).

L'assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge (per il 2023 è di 5391,88 euro). Esso spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni e confermabile, con specifica domanda, per ulteriori altri due trienni.

Prima della scadenza del triennio, è necessario fare la domanda di rinnovo e sottoporsi a visita medica affinchè l'Inps confermi la diagnosi medico legale e il conseguente diritto alla percezione della prestazione.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi (compreso quello iniziale), l'assegno è considerato permanente, fatti salvi i controlli che l'istituto di previdenza può comunque effettuare per accertarsi che le condizioni sanitarie non siano mutate. Al compimento dell'età pensionabile, in presenza di tutti i requisiti di legge, l'assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia. Sono considerati utili ai fini della trasformazione e per il perfezionamento dei requisiti contributivi, i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non si è prestata attività lavorativa.

Per ottenere la prestazione è necessario che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall'apposita Commissione medico legale al termine dell'accertamento sanitario. Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici, eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell'INPS oppure tramite un ente di Patronato o un'associazione di categoria.

[Con l'eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.]

L'iter di riconoscimento si conclude con l'invio da parte dell'INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all'indirizzo PEC (se fornito) e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

La pensione di invalidità (o inabilità) civile è riconosciuta agli invalidi civili con un'età compresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una TOTALE inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%.

Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale per il quale è necessario pertanto il rispetto di determinati requisiti reddituali.

La prestazione è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia e a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti.

Il beneficio può essere richiesto da soggetti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 67 anni. La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2023, a 313,91 € al mese.

Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali. Per l'anno 2023 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 17.920,00 €. Non entra nella valutazione del reddito l'importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento nonché i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'Irpef.

La pensione di invalidità civile non è incompatibile con le altre prestazioni a carattere previdenziale erogate da forme di previdenza obbligatoria. La prestazione è compatibile con l'indennità di accompagnamento ed è compatibile anche con lo svolgimento di attività lavorativa.

I requisiti vengono accertati da una Commissione operante presso ogni Asl che emette un verbale poi verificato dall'Inps, viene convalidato (o meno) e può procedere anche ad un'ulteriore visita. 

Per richiedere la visita di accertamento (o aggravamento) dell'invalidità civile, sia alla nascita che al momento dell'insorgere della disabilità, occorre aver ottenuto il certificato introduttivo dal proprio medico di famiglia e la domanda è presentata telematicamente all'Inps.

DIFFERENZE:

L'assegno può essere richiesto da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%;
  • reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge;
  • mancato svolgimento di attività lavorativa;
  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento dell'inabilità totale e permanente (100%);
  • reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge;
  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);

  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.