Cos'è il diritto di partecipazione all'astensione dalle udienze?
L'articolo 60 del Codice deontologico forense, ha codificato il principio deontologico per cui un avvocato ha il diritto di prendere parte all'astensione dalle udienze.
L'origine di tale principio risale alla sentenza della Corte Costituzionale, n.171 del 27 maggio 1996 con cui ha sancito che l'astensione a cui prende parte il difensore "non può configurarsi come diritto di sciopero" sancito dall'art.40 Cost., bensì è da inquadrare sotto il profilo del favor libertatis.
Sebbene, quindi, il diritto a partecipare all'astensione dalle udienze sia ormai è ormai codificato, esso soggiace a delle limitazioni in quanto, l'avvocato che intende esercitare questo diritto deve informare gli altri difensori costituiti con largo anticipo per non ledere il rapporto di colleganza ed il dovere di informazione tra colleghi.
Inoltre, l'avvocato non può aderire né dissociarsi dall'astensione sulla base delle proprie esigenze, né può aderirvi parzialmente e quindi partecipando in alcuni giorni o con attività particolari, secondo il dovere di lealtà e correttezza.