Cos’è un contratto di transazione?

16.04.2024

Il contratto di transazione è un particolare strumento negoziale di composizione della lite.

L'art. 1965 c.c. definisce la transazione come quel contratto in virtù del quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite, attuale o potenziale.

La definizione codicistica indica gli elementi che caratterizzano questa figura contrattuale: un elemento funzionale, costituito dall'esistenza di una res litigiosa e un elemento strutturale, l'accordo transattivo con cui le parti si fanno reciproche concessioni.

La res litigiosa è l'affermazione della parte di essere titolare di una situazione giuridica attiva cui l'altra parte resiste, che le parti definiscono o prevengono mediante la transazione.

Alla res litigiosa si affianca la res dubia, ossia l'incertezza delle parti sugli effettivi contorni del rapporto e dunque sull'esito di un'eventuale lite.

In assenza di un res litigiosa o res dubia, quindi in assenza di una lite potenziale o attuale, il contratto di transazione risulta privo di causa e nullo in base all'art.1418 c.c.

Ai fini della configurabilità della lite, è sufficiente che essa sia meramente potenziale, purchè vi sia incertezza soggettiva.

La lite, ai fini della ammissibilità della transazione, può essere anche solo in nuce, infatti, è ammissibile la transazione anche in presenza di una lite stragiudiziale, non sfociata in ambito giudiziario.

Il secondo requisito, quello di carattere strutturale, è costituito dalle reciproche concessioni (aliquid datum, aliquid retentum).

Il modello contrattuale si caratterizza per la corrispettività delle prestazioni e, quindi, per la onerosità.

La mancanza della corrispettività, non permette la configurabilità di alcuna transazione.

Laddove le parti, invece, si limitino solamente ad accertare il rapporto giuridico controverso, il negozio giuridico sarà qualificabile come un mero negozio di accertamento, con il quale il contratto di transazione condivide la funzione di composizione della lite.

Il negozio transattivo ha carattere dispositivo, poiché si ha una modifica della disciplina del rapporto giuridico, invece, il negozio di accertamento si limita ad accertare senza disporre.

Riferimenti giurisprudenziali:

Cass., sez. I, 15 gennaio 2005, n. 690

Cass., sez. II, 6 ottobre 1999, n. 11117

Cass., sez. II, 6 febbraio 2009, n.3033

                                                                                                                      Dott.ssa Michela Falcone