Qual è la funzione del contratto di transazione?
La transazione è il contratto col quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o che potrebbe sorgere tra loro.
Attraverso queste reciproche concessioni le parti possono anche creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quelli oggetto della transazione.
È, dunque, un contratto di scambio, a titolo oneroso e dispositivo perché deve essere stipulato da chi ha la capacità di disporre dei propri diritti. Inoltre, la transazione è nulla qualora abbia ad oggetto diritti indisponibili o è relativa ad un contratto illecito, mentre quella relativa a rapporti derivanti da un contratto nullo ma non illecito è solo annullabile per iniziativa della parte che ne ignorava la nullità.
Le parti possono anche stipulare una transazione novativa, con la quale estinguono il rapporto oggetto di contestazione sostituendolo con un rapporto diverso. L'art. 1976 c.c. esclude la possibilità di risolvere per inadempimento il contratto di transazione novativa, salvo che tale possibilità sia stata espressamente pattuita. Diversamente, la transazione semplice è risolvibile per inadempimento.
Alla base di tale ratio c'è l'impossibilità di far rivivere l'originario rapporto, definitivamente estinto per effetto della transazione.
Quali sono gli elementi necessari per la stipula di una transazione?
- La res litigiosa à lite attuale o futura tra le parti;
- Le reciproche concessioni;
- La forma à è richiesta la forma scritta ad probationem salvo che abbia ad oggetto controversie relative a diritti reali su beni immobili per i quali è richiesta, ai sensi dell'Art. 1350 c.c. la forma scritta ai fini della validità.
Al contratto di transazione si applica la disciplina generale della violenza e del dolo, mentre vi sono alcune peculiarità relativamente all'errore. L'art. 1969 c.c. prevede infatti che "la transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti". Se, però, una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento del contratto.
La transazione è annullabile se è stata stipulata in base a documenti falsi o riconosciuti in seguito falsi, ovvero si venga a conoscenza di documenti ignoti al tempo in cui il contratto è stato stipulato, a meno che non si tratti di transazione generale.
È altresì annullabile la transazione che ha ad oggetto una lite già risolta con sentenza passata in giudicato.
Posso impugnare la transazione per lesione?
L'art. 1970 c.c. esclude l'impugnabilità della transazione per causa di lesione, considerato che per valutare se via sia stata la lesione sarebbe necessario accertare quale fosse la reale situazione oggetto del contratto di transazione, che quest'ultima mira proprio ad evitare.