D.p.r. 10 settembre 1990 n. 285: approvazione regolamento polizia mortuaria

31.10.2023

Buon halloween lettori di Giuridicamente!!!

"La morte è sempre la stessa… ma ogni uomo muore a modo suo"

La morte è la permanente cessazione di tutte le funzioni biologiche che sostengono un organismo vivente. Si riferisce sia a un evento specifico, sia a una condizione permanente e irreversibile. Con la morte termina l'esistenza di un vivente, o più ampiamente di un sistema funzionalmente organizzato.

Nonostante il termine di ispirazione giudiziaria, le funzioni della polizia mortuaria non riguardano azioni di pubblica sicurezza bensì, traggono la loro disciplina dal TU delle leggi in materia sanitaria[1] e dal regolamento in oggetto stante che esso, trova legittimazione nel citato TU e disciplina le denunce di morte e gli accertamenti dei decessi con i necessari riferimenti allo stato civile, il periodo di osservazione dei cadaveri e il rilascio a scopo di studio, le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri nonché la costruzione e la pianificazione territoriale dei cimiteri.

La polizia mortuaria è scarsamente praticata, se non dagli addetti ai lavori…infatti, tale termine è inteso in senso amministrativo come l'insieme delle funzioni di controllo e vigilanza esercitate dalle pubbliche autorità. [Dal 2001 le Regioni hanno competenza legislativa concorrente in materia e gli Enti Locali possono, con un regolamento comunale disciplinare, sulla base del principio di sussidiarietà verticale ex Art 118 della Costituzione, le regole di applicazione dei vari istituti giuridici in base alle esigenze del territorio e della sua collettività.]

La disciplina contiene anche un complesso di norme e prassi che sposa i profili igenico-sanitari di un decesso, le regole di trasporto funebre e le pratiche funerarie successive all'evento morte e norme di natura tecnica relativamente alle forme di sepoltura, pratiche funerarie e cremazione delle salme, sepolture private, soppressione e reparti speciale dei cimiteri e l'aspetto sanzionatorio.

L'art. 1 del Regolamento sulla Polizia Mortuaria prevede che la denuncia di morte va effettuata entro le 24h dall'accertamento del decesso su un'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'ISTAT e che la copia deve essere inviata entro 30 giorni dal comune in cui è avvenuto il decesso all'unità sanitaria locale del luogo di residenza del defunto (se diverso dal luogo della morte).

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti di animali o ossa umane, chi ne fa la scoperta deve darne immediata notizia al sindaco il quale dà subito comunicazione alle autorità.

Si parla di periodo di osservazione dei cadaveri… in cosa consiste? Il cadavere può essere chiuso nella cassa mortuaria solo dopo essere stato sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi nelle celle frigorifere, non può essere tumulato né cremato, prima che siano trascorse 24h dal momento del decesso (nei casi di morte improvvisa ed in quelli dubbiosi, 48h. durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto nelle condizioni di verifica per eventuali manifestazioni vitali.

Quali sono i principali adempimenti da assolvere quando si verifica un decesso dal momento successivo alla morte?

Gli adempimenti da effettuare variano a seconda del luogo in cui è avvenuto il decesso:

  • DECESSO IN ABITAZIONE PER CAUSE NATURALI: è necessario chiamare immediatamente il medico curante o il 118 per la constatazione del decesso. Per un decesso avvenuto senza la presenza dei familiari, si ricade nel decesso per morte "violenta o accidentale in luogo pubblico" e il medico deve essere comunque chiamato per compilare il certificato ISTAT recante le cause della morte. Dopo di ciò, la ditta di onoranze funebri procede all'attivazione medico necroscopo per l'accertamento della morte dopo 15 ore dal decesso e la compilazione del certificato da inviare all'ufficiale dello stato civile e si procede alla vestizione con l'ausilio di un infermiere.

La salma rimane presso l'abitazione fino al funerale tranne nel caso di abitazioni inadatte e/o quando sussistono motivi igenico-sanitari dove la salma viene portata in obitorio.

  • DECESSO IN CASA DI CURA: le modalità sono le stesse del decesso in abitazione salvo alcune eccezioni quali quella del medico curante che deve recarsi nella casa di cura e che la salma ivi rimane fino al funerale;
  • DECESSO IN OSPEDALE: è necessaria la denuncia di morte e alla vestizione della salma procede il personale ospedaliero. La salma rimane presso la Camera mortuaria dell'ospedale;
  • MORTE IN LUOGO PUBBLICO: è opportuno chiamare il 112 o il 113 per provvedere all'invio di un'ambulanza del 118 per il trasporto della salma al Deposito di osservazione. Si predispone l'autopsia.

[1] Regio Decreto n. 1265 del 1934