Delega di funzioni e ingerenza del datore di lavoro
Cass. pen., Sez. III, Sent., 26 settembre 2025, n. 32030
Massima: Quando il datore di lavoro mantiene un controllo quotidiano e diretto sulla gestione della sicurezza e assume anche l'incarico di RSPP, non può invocare efficacemente la delega di funzioni formalmente conferita»
A cura di Avv. Elia Francesco Dispenza
La sentenza n. 32030 del 26 settembre 2025, emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, offre un'analisi di particolare interesse sui limiti di efficacia della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro.
La pronuncia in commento chiarisce la posizione del datore di lavoro nei casi in cui, pur avendo formalmente delegato alcune funzioni, egli continui di fatto a esercitare un controllo diretto sulla gestione della sicurezza, arrivando persino a ricoprire ruoli tecnici, come quello di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Nella vicenda in esame, l'amministratrice unica di una società edile è stata ritenuta responsabile delle contravvenzioni di cui all'art. 112, comma 1, 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, in relazione alla predisposizione di opere provvisionali in un cantiere non conformi alle norme di cautela.
Nel ricorso per cassazione, la difesa dell'imputata ha sostenuto, tra gli altri motivi, l'errata applicazione dell'art. 16 del D.lgs. 81/2008, affermando l'esistenza di una valida delega di funzioni conferita al preposto, al quale erano stati attribuiti autonomia organizzativa e potere di spesa in relazione allo specifico cantiere in cui sono state accertate le violazioni.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la condanna e precisando che la delega non poteva considerarsi efficace per due motivi fondamentali.
In primo luogo, come emerso nel giudizio di primo grado, la delega non rispettava i requisiti sostanziali previsti dall'art. 16 del D.lgs. 81/2008, poiché non attribuiva al preposto un effettivo "potere decisionale".
In secondo luogo, è stato evidenziato che la stessa amministratrice aveva assunto, per il cantiere in questione, l'incarico di RSPP. Tale circostanza, ritenuta di assoluto rilievo, ha indotto i Giudici di Legittimità a escludere l'efficacia esimente della delega, poiché dimostrava che la datrice di lavoro non si era realmente spogliata delle funzioni di vigilanza, ma le aveva invece esercitate in modo diretto e continuativo.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che, sebbene la delega di funzioni possa comportare il trasferimento di specifiche responsabilità, essa non può ritenersi operante quando il datore di lavoro, attraverso le proprie scelte organizzative, mantiene un controllo diretto e capillare sulla sicurezza. L'assunzione dell'incarico di RSPP ha rappresentato, nel caso di specie, la prova concreta di tale controllo, evidenziando una sovrapposizione tra la funzione gestionale e quella tecnica di prevenzione, incompatibile con una delega effettiva e liberatoria.
Pertanto, secondo la Corte: "Quando la documentazione organizzativa del cantiere dimostra che il datore di lavoro ha assunto su di sé l'obbligo di un controllo quotidiano e capillare, mantenendo il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la delega invocata non rileva."
Di conseguenza, la Corte ha confermato la responsabilità della datrice di lavoro, poiché la sua vigilanza diretta e continuativa sulla gestione della sicurezza ha reso priva di efficacia la delega conferita al preposto.
In conclusione, la sentenza ribadisce un principio di coerenza organizzativa: il datore di lavoro non può, da un lato, delegare formalmente le funzioni in materia di sicurezza e, dall'altro, mantenere un ruolo operativo nella loro gestione, per poi invocare la delega come scudo difensivo.
La delega di funzioni ex art. 16 D.lgs. 81/2008 costituisce un valido meccanismo di trasferimento delle responsabilità operative, ma la sua efficacia liberatoria richiede che essa sia reale, sostanziale e accompagnata da un effettivo conferimento di poteri decisionali e di spesa. Quando, invece, il datore di lavoro mantiene un'ingerenza diretta e continuativa nella gestione della sicurezza — come avvenuto nel caso di specie — egli rimane il principale destinatario degli obblighi di prevenzione.
