La difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato sono la stessa cosa?

23.06.2022

Spesso ritenuti come istituti interscambiabili e sinonimi, la difesa d'ufficio e il gratuito patrocinio rappresentano l'attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 24 della Costituzione, e cioè il diritto all'inviolabilità della difesa.

Eppure, pur condividendo il denominatore dell'art. 24 Cost., i due istituti rispondono a due esigenze tra loro diverse.

Vediamole insieme.

La difesa d'ufficio

La difesa d'ufficio, disciplinata dall'art. 97 c.p.p., è garantita a chi, indipendentemente dal reddito, sia stato coinvolto in un procedimento penale (per esempio, indagato) o in fasi più avanzate del processo penale, ma non abbia ancora nominato un proprio difensore di fiducia (il motivo è irrilevante: non conosce un avvocato, non ne ha avuto il tempo ecc.).

In questi casi, proprio per garantire il diritto di difesa, il Giudice, il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria (in determinati casi) nominano al soggetto un difensore d'ufficio, scegliendolo da un elenco di avvocati predisposto dal consiglio dell'ordine forense.

L'avvocato così nominato d'ufficio non può rifiutare l'incarico, salvo particolari e giustificati motivi.

Diversamente, il soggetto indagato o imputato può in ogni momento nominare un proprio difensore di fiducia che prenderà il posto di quello d'ufficio.

La principale differenza con il gratuito patrocinio la si rinviene nel fatto che il difensore d'ufficio viene assegnato indipendentemente dal reddito dell'assistito e deve essere pagato da quest'ultimo.

Il patrocinio a spese dello Stato

Per garantire il diritto di cui all'art. 24 Cost., è necessario che anche i non abbienti possano accedere alla difesa in giudizio, notoriamente costosa. Così, il Legislatore ha previsto il gratuito patrocinio, più correttamente definito patrocinio a spese dello Stato (artt. 74 e ss. DPR n. 115/2002), nei casi in cui un soggetto non abbiente (il reddito risultante dall'ultima dichiarazione non deve essere superiore a 11.746,68 euro) abbia la necessità di rivolgersi al giudice, in qualsiasi veste, giudizio e grado.

Una volta ammesso al gratuito patrocinio (la procedura è quasi sempre spiegata sui siti dell'Ordine degli Avvocati di riferimento), il soggetto potrà o avere la difesa d'ufficio o nominare un avvocato di fiducia. In entrambi i casi, tuttavia, l'avvocato deve essere iscritto in apposito elenco.

Tutte le spese verranno sostenute dallo Stato e l'avvocato non potrà chiedere alcun pagamento al proprio assistito.

Dott.ssa Alice Lambicchi