Diritto di critica giornalistica: la sola testimonianza de relato è idonea a provare di fatti di causa?
Cass. Pen., Sez. V, 19 febbraio 2026, n. 6847
Massima: "La disciplina del segreto professionale del giornalista, ai sensi dell'art. 200, comma 3, c.p.p., mira a proteggere la libertà di informazione e il diritto dei cittadini ad essere informati, assicurando la riservatezza delle fonti, ma deve essere coordinata con l'interesse all'accertamento dei reati e con le regole sulla testimonianza indiretta. Pertanto, la testimonianza del giornalista che, invocando il segreto professionale, non riveli la fonte delle notizie pubblicate, è inutilizzabile ai fini dell'accertamento del nucleo di verità del fatto presupposto alla critica."
A cura di Avv. Sara Spanò
Il caso in esame ha ad oggetto la sentenza con la quale il giudice di appello aveva assolto i due imputati dai reati a loro ascritti, rispettivamente, di diffamazione a mezzo stampa periodica ex artt. 595, terzo comma, c.p. e 13 l. 47/1948, nonché di omesso controllo sul contenuto della pubblicazione di cui agli artt. 57 e 595, terzo comma, c.p. e 13 l. n. 47/1948, commessi in danno di un soggetto titolare di un'alta carica istituzionale presso il Senato della Repubblica.
Nello specifico, ai due imputati veniva contestato nelle rispettive qualità, il primo di articolista, il secondo di direttore di giornale, di aver leso la reputazione a mezzo stampa del Capo di Gabinetto del Presidente del Senato. L'articolo contestato attribuiva, infatti, al soggetto in questione un ruolo di "regista" nella nomina del Presidente dell'Antitrust, insinuando un abuso di potere. La Corte aveva ritenuto che l'articolo rientrasse nel diritto di critica politica, non essendo stata dimostrata la falsità dell'ingerenza del soggetto contestato e considerando l'interesse pubblico della notizia.
La parte civile proponeva ricorso per cassazione articolato su due motivi.
- Con il primo motivo di gravame veniva denunciata la violazione degli artt. 191, 195, comma 7, 200, comma 3, e 526 c.p.p., giacché la sentenza impugnata si fondava sulla deposizione di una teste ritenuta inutilizzabile in virtù del fatto che si trattava di una testimonianza de relato della quale non era stata rivelata la fonte di riferimento, adducendo la tutela del segreto professionale.
- Il secondo motivo lamentava, invece, la violazione degli artt. 21 Cost., 57 e 595 cod. pen., 125 e 546 c.p.p., nonché vizi di motivazione in ordine al corretto riconoscimento in favore degli imputati della scriminante del diritto di critica, poiché fondato su tre presupposti erronei:
- la falsità dell'ingerenza del Capo di Gabinetto nella nomina del Presidente dell'antitrust non affatto accertata in sede processuale;
- l'assenza, nel caso di specie, della scriminante della critica politica, in virtù dell'utilizzo di un registro verbale accusatorio apodittico e per nulla dubitativo rispetto alla gravità dei fatti contestati;
- l'uso di una terminologia denigratoria del tipo "regista dell'affare Presidente dell'Antitrust" e "padrone di Palazzo Madama" a danno della figura istituzionale coinvolta, in grado di veicolarne presso l'opinione pubblica un'immagine non aderente al vero.
LA QUESTIONE
La sentenza in rassegna interviene sul perimetro applicativo del diritto di critica politica in materia di diffamazione a mezzo stampa, evidenziando l'obbligo del giornalista di verificare la veridicità delle notizie e di indicare le fonti, anche in presenza del segreto professionale. Inoltre, la decisione definisce i contorni della continenza espressiva, sottolineando che espressioni apparentemente neutre possono assumere valore diffamatorio se inserite in un contesto denigratorio. Tale pronuncia rafforza la tutela della reputazione e il bilanciamento tra libertà di informazione e diritto alla verità.
ANALISI:
La diffamazione a mezzo stampa è una circostanza aggravante del reato di diffamazione e per questo punita più aspramente, prevedendo la reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516 euro.
Quando la diffamazione è commessa col mezzo della stampa, la pena si applica anche al direttore responsabile, all'editore e allo stampatore (art. 596 bis c.p.)
Tuttavia, perché un contenuto possa essere ritenuto diffamatorio è necessaria la sussistenza di questi elementi costitutivi: l'offesa all'altrui reputazione; la diffusione a più persone; l'assenza fisica della persona offesa.
L'offesa deve arrecare un danno alla reputazione, all'onore o alla dignità della persona individuata/individuabile. Infatti, il contenuto dev'essere capace di suscitare discredito, disonore o disprezzo agli occhi di altre persone.
Non è necessario che l'offesa sia diretta, potendo anche essere implicita o sottintesa e tale da lasciar intendere qualcosa di negativo sulla persona.
Inoltre, è necessario che l'offesa sia conoscibile da una pluralità di persone, anche se in momenti diversi poiché non è necessaria la simultaneità.
Diffamazione a mezzo stampa, anche quando il reato è aggravato è procedibile a querela?
Così come per il reato di diffamazione, anche l'aggravante prevista con il mezzo della stampa è procedibile a querela.
La persona offesa dal reato segnala all'Autorità giudiziaria l'accaduto, dando impulso all'attività di indagine.
Il diffamato, ovvero colui il quale sia stato offeso nell'onore, nella dignità e nella reputazione ha il diritto a essere risarcito per il pregiudizio subìto al suo decoro.
Il risarcimento, così come definito dal Giudice, può constare:
- della pubblicazione di un articolo teso a smentire il contenuto diffamatorio precedentemente diffuso;
- della sentenza con cui venga disposta la rimozione online del contenuto diffamatorio;
- della liquidazione di una somma determinata in via equitativa.
Come viene risolto il caso dal Supremo Consesso?
La Corte di Cassazione, nell'accogliere le doglianze formulate dal ricorrente, ha innanzitutto ritenuto che la testimonianza della giornalista che si era avvalsa del segreto professionale e non aveva rivelato le fonti, fosse inutilizzabile ai fini probatori. Ciò, violando l'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., che esclude l'utilizzabilità di testimonianze de relato senza l'indicazione della fonte. Senza questa prova, invero, non si poteva affermare la veridicità del fatto oggetto della critica giornalistica.
Inoltre, i giudici di Piazza Cavour hanno rilevato che le espressioni usate nell'articolo, pur singolarmente neutre, nel loro insieme veicolavano un messaggio denigratorio e incontinenza espressiva non giustificata dal diritto di critica.
Proprio sotto questo specifico aspetto, il Supremo Collegio ha affermato che, in materia di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica politica costituisce causa di giustificazione solo quando siano rispettati i requisiti della verità del fatto presupposto, dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia e della continenza espressiva, precisando altresì che la critica, pur essendo per sua natura un giudizio soggettivo e non una mera narrazione di fatti, deve comunque fondarsi su un nucleo essenziale di verità e non può tradursi in attacchi personali volti a ledere la sfera morale dell'interessato.
Ne consegue che il giornalista che invochi l'esimente ha l'onere di dimostrare di avere svolto un diligente controllo delle informazioni, verificando la verosimiglianza dei fatti, indicando con trasparenza le fonti utilizzate e senza omettere circostanze idonee a mutare il significato della notizia. In tale prospettiva, la Corte ha chiarito che, quando la notizia provenga da fonti confidenziali, l'obbligo di verifica non viene meno ma, al contrario, richiede un controllo ancora più rigoroso, poiché la verità della notizia non può essere dimostrata mediante il mero richiamo a fonti anonime o non controllabili.
La Corte ribadisce inoltre che, ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione, assume rilievo anche il requisito della continenza espressiva, poiché la reputazione – intesa come patrimonio di stima e fiducia sociale della persona – è lesa quando le espressioni utilizzate attribuiscano qualità negative o comunque proiettino sull'interessato una luce sfavorevole nel comune sentire.
Nel caso esaminato, le espressioni utilizzate per descrivere la figura del ricorrente, quali "regista" e "padrone di Palazzo Madama", benché astrattamente neutre, inserite nel contesto dell'articolo risultano idonee a insinuare l'idea di un abuso di potere volto a orientare la nomina del presidente dell'Antitrust in favore di interessi particolari, trasmettendo al pubblico un messaggio denigratorio e quindi eccedendo i limiti della continenza richiesti per l'esercizio del diritto di critica, anche in considerazione del ruolo istituzionale rivestito dall'interessato.
Fonti :
- Cass. Pen., Sez. V, 19 febbraio 2026, sentenza n. 6847;
- Il sistema del diritto penale, rivista giuridica Dike;
- www.brocardi.it;.
- Codice commentato di diritto penale, Giuffre ed. 2025
