Episodi lesivi dei diritti fondamentali della persona, in assenza di abitualità, conservano l’autonomia di reati contro la persona

05.09.2025

Cass. pen., Sez. VI,12 agosto 2025, n. 29477

Scarica la pronuncia qui:

Massima: "Nel reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen., l'oggetto giuridico non è costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile. Pertanto i fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona.".

A cura di Avv. Martina Carosi

La suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in materia di maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico la Corte di Appello di Catanzaro, all'esito di rito abbreviato, ha riformato parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone confermando la declaratoria della responsabilità penale dell'imputato in merito al delitto di maltrattamenti in famiglia a danno della moglie e dei figli.

Per tale motivo, lo stesso adiva gli Ermellini deducendo l'assenza degli elementi tipici della fattispecie delittuosa di cui all'art. 572 c.p, con particolare riguardo all'elemento dell'abitualità della condotta.

La Cassazione ha rammentato la peculiarità del delitto di maltrattamenti in famiglia ex art.570 c.p., ravvisabile nell'abitualità della condotta.

Affinché, infatti, si possa configurare tale reato è necessario che non vi sia un singolo evento, ma che la condotta del soggetto agente, consistente in comportamenti vessatori e violenti perpetrati nei confronti dei membri della propria famiglia, venga reiterata nel tempo.

Infatti, richiamando un orientamento del 2003, la Sezione VI, dopo aver chiarito i connotati tipici del delitto di cui all'art.572 c.p., ha affermato che in considerazione del carattere dell'abitualità tipico del reato di cui si discorre "i fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona", poiché la norma postula il cosciente e volontario atto di porre in essere una violenza, sia essa fisica, psicologica o economica, finalizzata a procurare delle vere e proprie sofferenze morali e/o fisiche nei confronti della vittima.

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno biasimato la decisione dei giudici di merito in quanto non avrebbero fedelmente applicato la predetta regula juris, in quanto avrebbero fatto affidamento sulla sola "parola" della persona offesa che relativamente al periodo intercorrente tra il 1991 e il 2012 aveva riferito solamente, senza ulteriori precisazioni, di un rapporto familiare turbolento nel quale il marito diveniva violento, a differenza, invece, di quanto riferito per il periodo tra il 2012 e il 2013, la cui esposizione dei fatti appariva più puntuale.

Ciò, pertanto, non renderebbe chiaro il perimetro temporale della condotta tenuta dal marito, nonché delle modalità che la caratterizzavano.