Installare un dispositivo gps dotato di microfono nella vettura dell’ex coniuge non costituisce reato
Cass. Pen., sez. V 26 ottobre 2024, n.3446
Il Tribunale di Taranto ha condannato a sei mesi di reclusione l'imputato che, secondo l'impostazione accusatoria, si sarebbe procurato indebitamente informazioni relative alla vita privata della ex moglie mediante l'utilizzo di un dispositivo GPS dotato di microfono, installato dallo stesso nella vettura della donna, che gli consentiva di ascoltare le conversazioni intervenute all'interno dell'abitacolo.
Successivamente la Corte territoriale, accolti i motivi d'appello, ha assolto l'ex coniuge con formula piena non ritenendo l'autoveicolo annoverabile tra i luoghi di "privata dimora".
Il ricorrente, impugnata la sentenza della Corte d'appello, ha dedotto il vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione al contestato delitto di interferenza illecita della vita privata.
In particolare, sosteneva che la giurisprudenza più recente avrebbe recepito una nozione più ampia del concetto di privata dimora e, con specifico riferimento al reato in esame, avrebbe espressamente ritenuto rilevante ai fini della configurazione del delitto di cui all'art.615 bis c.p. l'installazione di una microspia all'interno di un'auto.
Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso anzitutto precisando che "l'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che, a differenza di quanto dedotto nel caso in esame e desumibile dal contenuto del provvedimento impugnato, esso, sin dall'origine, sia strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione".
La Quinta Sezione Penale ha poi ribadito un principio già ampliamente affermato dalla Suprema Corte secondo il quale non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto un telefono cellulare, con suoneria disattiva e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella vettura, in quanto, oggetto della tutela di cui all'art.615 bis c.p. è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell'art.614 c.p. (violazione di domicilio) tra i quali non rientra l'autovettura che si trovi sulla pubblica via.