La nullità per difetto di causa della donazione di cosa anche solo parzialmente altrui

08.05.2023

Alla disciplina del contratto di donazione è dedicato il Titolo V del II libro del Codice Civile.

La definizione della donazione è fornita dall'art. 769 c.c. e dispone che essa "è un contratto dove una parte, per mero spirito di liberalità, arricchisce un'altra parte, disponendo a favore di essa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione".

La donazione è inquadrata negli atti a titolo gratuito e la differenza con i contratti a titolo oneroso attiene alla struttura, in relazione alla controprestazione.

La donazione si compone di due elementi:

  • Elemento oggettivo= depauperamento del patrimonio del donante per arricchire il donatario;
  • Elemento soggettivo= lo spirito di liberalità che poi sarebbe la causa del contratto di donazione.

Che effetti ha la donazione?

La donazione può avere un effetto reale, quando il donante costituisce o trasferisce un diritto reale o di credito, può avere un effetto liberatorio se con essa si rinuncia ad un diritto ed un affetto obbligatorio quando il donante assume un'obbligazione nei confronti del donatario.

La forma del contratto di donazione, ai sensi dell'art. 782 c.c. deve essere ad substantiam per atto pubblico pena la nullità, formato necessariamente alla presenza di due testimoni. 

Trattandosi di un contratto è necessaria l'accettazione del donatario che può effettuarla nello stesso atto o in un atto successivo che verrà poi notificato al donante e fino a tale momento sia il donante che il donatario possono revocare la propria dichiarazione.

Tutti possono donare?

Per compiere validamente una donazione è richiesta la piena capacità di disporre.

Chi conclude, invece, un contratto di donazione in stato di incapacità naturale, può ottenere l'annullamento senza provare la malafede dell'altro contraente.

È altresì nullo, il mandato a donare.

Chi può ricevere per donazione?

Poiché si verifichi l'acquisto della donazione è sufficiente la capacità giuridica, mentre per il negozio dell'accettazione occorre la capacità di agire. Tale distinzione, tra la capacità di acquistare e di accettare, è necessaria quando si parla di donazione disposta a favore di un nascituro, purché figlio di una determinata persona vivente al tempo della donazione.

Orbene, stante che la donazione è un contratto, da essa derivano degli obblighi sia per il donante che per il donatario.

Il donante, in caso di inadempimento o di ritardo nell'esecuzione della donazione, risponde solo per dolo o colpa grave e garantisce dall'evizione solo se lo ha espressamente promesso, se dipende dal suo dolo o dal un suo fatto personale.

Il donatario, ai sensi dell'art 437 discende dall'obbligo per esso di prestare gli alimenti al donante, salvo donazione obnuziale o rimuneratoria. L'inadempimento di tale obbligo non scaturisce la revocazione della donazione.

Quando può essere revocata la donazione?

La revocazione della donazione opera solo nei casi previsti dalla legge, precisamente l'art. 801 c.c. dispone che la donazione può essere revocata per ingratitudine e sopravvenienza di figli. La revocazione opera retroattivamente ma non in pregiudizio dei diritti che sono stati acquistati dai terzi in data anteriore alla trascrizione della domanda di revoca.

  • Revoca per ingratitudine ex art. 801 c.c.= ipotesi in cui il donatario ha posto in essere comportamenti lesivi al decoro e all'onore del donante o pregiudizievoli per il suo patrimonio;
  • Revoca per sopravvenienza dei figli= opera nella tutela dell'interesse della famiglia qualora il donante non sapesse o ignorava di avere dei figli al momento della donazione.

In ordine alla questione della donazione che dispone di beni altrui, nella giurisprudenza si sono delineati nel corso degli anni due indirizzi interpretativi. Il primo orientamento, prevalente, afferma che la donazione di un bene non esistente nel patrimonio del donante è nulla.[1] La donazione di un bene altrui, infatti, non genera a carico del donante obbligo.

Secondo un altro orientamento, invece,[2]la donazione traslativa di beni che le parti considerano di proprietà del donante, ma che in realtà appartengono a terzi, non è nulla, ma semplicemente inefficace.

A dirimere il conflitto tra i due orientamenti è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 5068/2016 affermando che "La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante; tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare".

Abbiamo affermato che, l'esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare è elemento costitutivo del contratto di donazione ed è diverso dalla donazione effettuata mediante assunzione di un'obbligazione del donante al trasferimento al donatario di un bene la cui appartenenza è di un terzo, dove le parti sono consapevoli della proprietà altrui e realizzano una donazione con efficacia obbligatoria.

Il fatto che nel nostro codice civile, il legislatore abbia disciplinato la compravendita di cosa futura e la compravendita di cosa altrui relativamente propri della vendita e che nulla ha stabilito per la donazione, fa pensare ad un collegamento tra il divieto di liberalità avente ad oggetto una cosa, anche solo parzialmente altrui ed il contratto di donazione.

Invero, sempre a quanto dicono le Sezioni Unite, "ai sensi dell'art. 1418 co. 2, c.c. , la mancanza di uno dei requisiti essenziali del contratto di cui all'Art. 1325 c.c., produce la nullità dello stesso e l'altruità del bene non consente alla causa di essere integra, per cui, la donazione di un bene altrui è nulla. La donazione di un bene altrui, invece, vale come donazione obbligatoria di dare, purché l'altruità sia conosciuta dal donante, e che tale consapevolezza sia espressa nell'atto pubblico".

Dott.ssa Veronica Riggi

[1] Cass. 12782/2013 e Cass. 10356/2009

[2] Cass. 1596/2001