Eredità giacente: presupposti e disciplina

15.06.2026

A cura di Dott.ssa Gianna Calatozzo

Alla morte di una persona, il suo patrimonio viene trasmesso ai suoi eredi a seguito dell'apertura della successione mortis causa

Gli eredi si individuano nei soggetti espressamente indicati dal de cuius nelle sue disposizioni testamentarie o, qualora queste dovessero essere assenti, negli eredi legittimi individuati nel coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali e gli altri parenti sino al sesto grado, come stabilito dall'art. 565 c.c.

È possibile, tuttavia, che i chiamati all'eredità non abbiano ancora accettato, abbiano rinunciato, non ci sono chiamati all'eredità ovvero non si abbia conoscenza della loro esistenza. In tutti questi casi si parla di eredità giacente e il patrimonio ereditario rimane privo di un titolare che lo amministri. La scopo della previsione di tale istituto e quello di evitare che i beni del defunto restino privi di gestione ed esposti al rischio di dispersione o pregiudizio per i creditori.

Il fondamento normativo e presupposti

La disciplina dell'istituto è contenuta nell'art. 528 e s.s. del codice civile e precisamente dispone che "quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità. Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni."

La norma è chiara nel delimitare quelli che sono i presupposti affinché si possa ricorre alla nomina di un curatore. Innanzitutto, occorre la mancata accettazione, formale o tacita, dell'eredità giacente da parte dei chiamati, l'assenza di possesso dei beni ereditari da parte degli stessi nonché la necessità di tutela del patrimonio ereditario su iniziativa di chi ne abbia interesse (i chiamati all'eredità che non si trovino nel possesso dei beni, i designati ulteriori, ossia i chiamati di grado successivo, i legatari, i creditori del defunto, chi ha proposto – o intende proporre – azioni contro l'eredità) e anche d'ufficio.

Il ruolo del curatore

Il curatore, una volta ricevuta la nomina da parte del Tribunale, ha come funzione principale quella di gestire e conservare il patrimonio del de cuius. Infatti ai sensi dell'art. 529 c.c. il curatore sarà tenuto alla redazione dell'inventario dell'eredità, amministrare l'eredità con diligenza, riscuotere crediti e pagare debiti, previa autorizzazione nonché rappresentare l'eredità in giudizio. L'operato del Curatore inoltre sarà sempre sottoposto al controllo da parte dell'autorità giudiziaria.

Il carattere temporaneo dell'eredità giacente

L'eredità giacente è temporanea in quanto esiste fino al momento in cui si verifica l'accettazione da parte dei vocati all'eredità. Una volta eseguito l'inventario il curatore potrà mettersi alla ricerca dei chiamati all'eredità del de cuius senza, tuttavia, che esista un obbligo di legge in tal senso.

La ricerca può avere inizio dall'anagrafe del luogo di nascita e/o di residenza del defunto.

La curatela viene a cessare nel caso di: accettazione dell'eredità da parte di un chiamato, l'intervenuta devoluzione allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c. oppure quando vengono meno le ragioni della gestione o della massa ereditaria.

Attraverso la figura del curatore, l'ordinamento garantisce continuità nella gestione dei beni e salvaguardia degli interessi dei creditori e degli eventuali futuri eredi, evitando che il patrimonio resti in una condizione di abbandono.

Share