A cura di Avv. Francesca Lucia Maria Racioppi
Gli istituti della riparazione
per l'errore giudiziario (art. 643 c.p.p.) e della riparazione per l'ingiusta
detenzione (art. 314 c.p.p.) condividano una comune matrice solidaristica,
volta a ristorare il cittadino per i pregiudizi subiti a causa dell'attività
giurisdizionale, ma si fondano su presupposti, criteri e ambiti applicativi
nettamente distinti.
1. Presupposto
oggettivo
La differenza più
evidente risiede nel presupposto processuale che dà origine al diritto.
- Riparazione dell'errore giudiziario:
sorge esclusivamente a seguito di una sentenza di proscioglimento pronunciata
in sede di revisione.
- Riparazione per ingiusta detenzione: matura in due scenari, entrambi legati alla privazione della libertà
personale in via cautelare:
- Ingiustizia Sostanziale: quando una
persona, dopo aver subito la custodia cautelare, viene prosciolta con sentenza
irrevocabile con formule di merito piene.
- Ingiustizia Formale: quando, a prescindere
dall'esito del processo (anche in caso di condanna), viene accertato con
decisione irrevocabile che il provvedimento cautelare era illegittimo per
mancanza originaria delle condizioni di applicabilità (artt. 273 e 280 c.p.p.).
2. Condotta
Ostativa (Dolo o Colpa Grave)
- Errore giudiziario: il
diritto è escluso quando la condotta del soggetto sia stata la causa unica, diretta
e determinante dell'errore giudiziario.
- Ingiusta detenzione: La
soglia per l'esclusione è significativamente più bassa: è sufficiente che la
condotta del soggetto abbia anche solo concorso a determinare la privazione
della libertà. Il giudice compie una valutazione ex ante, verificando se il
comportamento dell'interessato abbia ingenerato, anche in presenza di un suo
errore, la falsa apparenza di reato, rendendo prevedibile la misura.
3. Ambito del
danno riparabile
- Riparazione dell'errore giudiziario: Il
danno indennizzabile non si limita alla sofferenza per la detenzione (che
potrebbe anche non esserci stata), ma si estende a tutti i pregiudizi,
patrimoniali e non patrimoniali (inclusi il danno biologico e la perdita di
chance), che scaturiscono dalla condanna ingiusta in sé e dal processo che l'ha
preceduta.
- Riparazione per ingiusta detenzione: La
riparazione è limitata ai pregiudizi derivanti specificamente dalla custodia
cautelare subita. L'ambito è più circoscritto e non consente di estendere
l'indennizzo a effetti dannosi del processo che non siano direttamente
riconducibili alla privazione della libertà in fase cautelare.