Come si estingue un processo civile?

15.05.2025

A cura di Dott.ssa Veronica Riggi

L'estinzione del processo si verifica quando le parti, per espresso accordo o per fatti concludenti, smettono di avere interesse nella prosecuzione del giudizio.

Si distingue tra:

  • Estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, fatta verbalmente in udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti, quando questa è stata accettata da tutte le parti costituite che potrebbero avere interesse nella prosecuzione;
  • Estinzione per inattività delle parti, automaticamente con:
  • Mancata integrazione del contraddittorio nel litisconsorzio necessario;
  • Mancata comparizione delle parti all'udienza successiva alla prima nella quale non erano comparse o ad altra udienza;
  • Contumacia attorea;
  • Mancata esecuzione dell'ordine di rinnovo citazione;
  • Mancata riassunzione del processo sospeso;
  • Mancata prosecuzione o riassunzione del processo interrotto.

Se la rinuncia agli atti del giudizio è regolare, il giudice dichiara estinto lo stesso con ORDINANZA.

Vi è di più!

Vi sono casi in cui non è prevista un'estinzione immediata ma la cancellazione della causa dal ruolo, a seguito del quale, se non viene riassunta entro 3 mesi, il processo si estingue per mancata costituzione delle parti nel termine previsto dalla legge ovvero per mancata citazione del terzo nel termine assegnato dal giudice.

In questi casi la riassunzione deve essere fatta con COMPARSA DI COSTITUZIONE.

Contro l'ordinanza di estinzione del processo emessa dal giudice, può essere proposto un reclamo, in quale deve essere presentato in udienza anche verbalmente oppure con ricorso al giudice istruttore entro 10 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza.

A decidere sarà il collegio, con sentenza (se il reclamo è respinto) ovvero con ordinanza non impugnabile (se accolto).

Importante è sottolineare che L'ESTINZIONE DEL PROCESSO NON ESTINGUE L'AZIONE.

Questa potrà essere riproposta!

Invero, colpisce tutti gli atti compiuti, rendendoli inefficaci e le prove raccolte, che potranno essere rivalutate dal giudice quali argomenti di prova.