
Che cosa si intende per estradizione?
A cura di Dott. Marco Misiti
È una misura di collaborazione internazionale consistente nella consegna di un individuo da parte di uno Stato ad altro Stato. L'estradizione è processuale se è richiesta la consegna di un soggetto per sottoporlo a processo.
È invece esecutiva qualora sia finalizzata all'esecuzione di una pena. Si distingue l'estradizione attiva (quando è lo Stato italiano a richiedere la consegna della persona) da quella passiva (quando lo Stato italiano è richiesto di consegnare una persona).
Presupposto di operatività è il rispetto del principio di doppia incriminazione: il fatto deve essere previsto come reato da entrambi gli Stati. In mancanza, la richiesta deve essere rigettata.
Se lo Stato italiano è richiesto dell'estradizione di un cittadino, questa può essere effettuata solo se prevista da convenzioni internazionali, ai sensi dell'art. 26 Cost.
Ulteriore limite alla concessione della estradizione riguarda i reati politici, non potendosi procedere per tali ipotesi essendo ciò vietato sia dall'art. 10, comma 4, Cost., per lo straniero, e 26, comma 2, Cost., per il cittadino.
Lo Stato che ha visto consegnare la persona, in virtù del principio di specialità, non potrà poi processarlo o far eseguire pene per reati diversi da quelli oggetto della richiesta.
