
Posso essere sottoposto a fermo da parte dell’autorità giudiziaria con lo scopo di accertare la mia identità?
A cura di Avv. Emilia Elefante
Si. A norma dell'art. 349 cpp la polizia giudiziaria procede all'identificazione dell'indagato o delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Laddove il soggetto si rifiuti di farsi identificare o fornisca generalità false o sia sprovvisto di documenti, la polizia giudiziaria dispone il cd. fermo identificativo, ossia una misura provvisoria restrittiva della libertà, con la quale accompagna il soggetto presso i propri uffici, al fine di predisporre tutti gli accertamenti necessari all'identificazione.
La durata dell'accompagnamento non può superare le 12 ore, ovvero previo avviso orale al Pubblico Ministero le 24 ore nel caso in cui l'identificazione risulti complessa, oppure sia necessario l'assistenza di un interprete o di un'autorità consolare.
La polizia giudiziaria deve dare immediato avviso al PM dell'accompagnamento coattivo e dell'orario in cui è stato eseguito e il fermato ha diritto di avvisare un familiare o un convivente.
Decorsi i termini previsti del nostro legislatore il soggetto deve essere immediatamente rilasciato, dandone comunicazione al PM.
