La Flagranza di reato e l'arresto

21.12.2022

L'istituto della flagranza di reato, trova la propria disciplina all'interno del codice di procedura penale all'articolo 382 che ne definisce i tratti: si reputa in stato di flagranza, infatti, come si evince dal comma uno, un soggetto colto nell'atto di commettere il delitto; mentre, verserà nella condizione di "quasi flagranza", il soggetto inseguito, subito dopo aver commesso il fatto, dalla P.G, dalla persona offesa o da altra persona nonché chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali risulti evidente la commissione del delitto.

Il comma due della medesima norma, invece, disciplina la durata dello stato di flagranza nel reato permanente; tipologia di reato in cui la condotta antigiuridica posta in essere dal soggetto agente si protrae nel tempo.

A tal proposito, la Corte Costituzionale ha ricondotto questo illecito nel novero dei "reati di durata", in cui l'offesa al bene tutelato si protrae nel tempo per il permanere della condotta volontaria dell'autore dell'illecito, ed esaurendosi, nel momento esatto della cessazione di quest'ultima[1].

Ciò premesso, è evidente che la natura stessa del reato permanente spiegherà effetti rilevanti anche da un punto di vista processuale, anzitutto, circa la competenza territoriale che spetterà al giudice del luogo in cui ha inizio la consumazione del reato, ma anche, circa lo stato di flagranza: lo stesso, infatti, avrà una durata pari alla permanenza, pertanto, terminerà con il cessare della condotta messa in atto dal soggetto agente.

Lo stato di flagranza, si pone come presupposto essenziale per l'applicazione dell'arresto, da non intendersi come la pena detentiva prevista per i reati contravvenzionali, e nemmeno come la misura coercitiva ex art. 284 c.p.p.

Si tratta, infatti, di una misura definita "pre-cautelare", la cui caratteristica risiede nell'anticipazione degli effetti di tutela che si possono ottenere con le misure cautelari, in tempi brevissimi, per fronteggiare il rischio che il destinatario della misura possa sottrarsi alle ricerche o ancora, quando non fosse possibile attendere lo svolgimento del procedimento cautelare.

L'arresto in flagranza, in particolare, trova riconoscimento nel codice di procedura penale, negli artt. 380, 381 e 383, in cui troviamo rispettivamente disciplinati l'arresto obbligatorio, l'arresto facoltativo, la facoltà di arresto da parte di privati.

Per quanto concerne l'art.380 c.p.p., la Polizia Giudiziaria, è tenuta a procedere all'arresto del soggetto colto in flagranza di reato per tutti quei delitti non colposi, per cui il legislatore ha previsto la pena dell'ergastolo o la detenzione per non meno di cinque anni fino ad un massimo di venti.

Si prevede, altresì, l'arresto obbligatorio per tutti i delitti riportati nel medesimo articolo, al comma 2, come per esempio per il delitto di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, rapina, estorsione, prostituzione minorile, pornografia minorile, ecc.

A tal proposito è interessante notare che numerose leggi hanno ampliato il novero dei casi in cui la polizia giudiziaria può procedere all'arresto obbligatorio, e questo è il caso, per esempio dell'art.2 d.l.n.11 del 23 febbraio 2009 che ha previsto l'imposizione dell'arresto obbligatorio in flagranza per i reati di violenza sessuali ex art.609-bis co.1 e 2 c.p. Nonché per il delitto di violenza sessuale di gruppo.

Altro esempio è, la legge 41/2016 che ha introdotto l'art.589-bis, rubricato "omicidio stradale", che ha esteso l'obbligatorietà dell'arresto ai casi di omicidio stradale aggravato previsti nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

Circa la seconda delle ipotesi, e quindi l'arresto facoltativo, invece, è previsto che gli agenti di P.G siano dotati di ampia discrezionalità nell'applicazione della misura. Ciò impone, pertanto, una valutazione della situazione da parte dell'operatore che dovrà esaminare e valutare la gravità della situazione nonché la pericolosità del soggetto sulla base della personalità e del fatto.

Ciò posto, potrà essere applicato l'arresto facoltativo in caso di delitto non colposo per cui la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Tuttavia, è possibile esperire l'arresto facoltativo anche in altri casi eccezionali come nel caso di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, evasione, ecc. inoltre, la sopracitata legge n.41/2016, ha previsto che in caso di lesioni stradali aggravate è altresì possibile applicare la misura pre-cautelare, nei casi previsti nei commi 2,3,4 e 5 dell'art.589-bis c.p.

In ultimo, è previsto l'arresto da parte di privati, infatti, il privato negli stessi casi previsti per l'arresto obbligatorio, potrà intervenire qualora il reato fosse procedibile d'ufficio; in tal caso, senza ritardo dovrà consegnare il soggetto alla polizia giudiziaria che avrà il compito di redigere il verbale di consegna di cui poi rilascerà copia.

Peculiare è poi l'istituto della c.d. flagranza differita, introdotta come misura per reprimere la violenza durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive: in particolare, qualora non fosse possibile procedere all'arresto nell'immediato, per motivi di incolumità pubblica o di sicurezza, colui che sulla base di documentazione fotografica o video fotografica, nonché di altri elementi oggettivi, risultasse inequivocabilmente autore del fatto delittuoso, potrà essere reputato in stato di flagranza purché l'arresto avvenga entro le 48 h dalla commissione del fatto e quindi non oltre il tempo utile per l'identificazione[2].

Non è tutto però, in quanto, ci sono dei casi in cui anche in flagranza di reato non è possibile intervenire con l'arresto e ciò avviene, quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, risulti che tale fatto sia stato compiuto nell'esercizio di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima nonché in presenza di una causa di non punibilità, come sancito dall'art.385 c.p.p.

In conclusione, si può dire che la flagranza di reato si presta ad essere un elemento essenziale e imprescindibile per l'applicazione di misure restrittive delle libertà personali come l'arresto; misure in grado di evitare che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

Dott.ssa Martina Carosi


[1] Corte Cost. 7/02/2018 n.53

[2] La flagranza differita è stata introdotta con il D.L. 24/02/2003 n.28, convertito in L.n.88 del 24/4/2003 andando a modificare la L.401/89.