
Controversia tra consumatore e società che fornisce pacchetti turistici
Cass. Civ. Sez. Unite, 05 gennaio 2026, n. 261
Massima: In tema di contratti conclusi dal consumatore, ai sensi del Reg. (UE) n. 1215/2012, va rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione se il consumatore, oltre ai fori speciali previsti dall'art. 18 del suddetto regolamento (foro del proprio domicilio o del domicilio del professionista) possa convenire la controparte anche nel foro speciale del luogo di esecuzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 7, par. 1, lett. b), quando la prestazione di servizi sia stata eseguita in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di domicilio delle parti.
A cura di Avv. Mihaela Cristina Tirisca
La Corte di Cassazione ha rilevato la necessità di un chiarimento pregiudiziale da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea nell'ambito di un giudizio promosso da consumatori residenti in Irlanda contro la società inglese venditrice ed organizzatrice di un pacchetto turistico, per il risarcimento dei danni subiti nel corso di una crociera, iniziata e terminata nel medesimo porto italiano.
La questione riguarda l'individuazione della giurisdizione competente ai sensi del Reg. (UE) n. 1215/2012.
Le parti ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. I ricorrenti contestavano sia la loro qualificazione come consumatori, sia l'asserita inderogabilità del foro consumeristico, sostenendo invece l'applicabilità del foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale ex art. 7 Reg. 1215/2012.
La Cassazione ha ritenuto che la questione pregiudiziale rilevante poiché, una volta riconosciuta la qualità dei consumatori dei ricorrenti, la giurisdizione italiana dipenderebbe dall'inderogabilità del foro previsto dall'art. 18 del Reg. (UE) 1215/2012. Se tale foro fosse ritenuto derogabile, la giurisdizione potrebbe comunque radicarsi nel foro del luogo di esecuzione del contratto, individuato in Venezia.
La Corte, dunque, ha escluso la rilevanza delle norme interne afferenti al foro del consumatore e ha confermato l'applicabilità del Reg. 1215/2012, anche ratione temporis e nonostante la Brexit.
È stato altresì ribadito che i ricorrenti devono essere qualificati come consumatori, poiché la crociera era destinata esclusivamente a finalità personali e che non ricorre alcuna rinuncia alla protezione dedicata ai consumatori, non avendo essi dato alla controparte l'impressione di agire per scopi professionali.
In assenza di una pronuncia della Corte di giustizia che risolva direttamente la questione della derogabilità del foro del consumatore, la Cassazione ha ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ed ha disposto la sospensione del procedimento.
