Furto di energia elettrica: la Cassazione si pronuncia sulla contestazione dell’aggravante ex art. 625 comma 1 n.7 c.p. post Cartabia

30.03.2024

Cass. Pen., sez. V 30 gennaio 2024, n. 3741

Il d.lgs. 150/2022 attuativo della riforma Cartabia ha inciso sul regime di procedibilità di numerosi reati, aumentando il novero di quelli per cui è richiesta la querela, in particolare con riferimento ai delitti contro la persona e contro il patrimonio. 

Tra questi, nel furto, sono divenute procedibili a querela di parte la gran parte delle fattispecie aggravate dell'articolo 625 del codice penale e, in particolare, quelle di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 (limitatamente al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede) 8, 8 bis e 8 ter, residuando, invece, la procedibilità d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità, ovvero se ricorre alcuna delle residue aggravanti speciali di cui ai numeri 7 (fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza, escluse le cose esposte alla pubblica fede) e 7 bis (fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica) dell'articolo 625 codice penale. 

La procedibilità d'ufficio, in queste ipotesi circostanziali, è giustificata in ragione del maggiore disvalore penale del fatto all'offesa al patrimonio pubblico e per la dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta.

Quanto alla contestazione del furto di energia elettrica, tuttavia, per ovviare a questo limite della procedibilità, la Cassazione con la sentenza 9452/2023, ha ritenuto tuttora tale reato aggravato procedibile d'ufficio, motivando su punto che la condotta di allaccio abusivo costituisce furto commesso su un bene, come l'energia elettrica, destinato a servizio pubblico.

Al riguardo la decisione si rifà a quell'indirizzo di legittimità secondo cui è dirimente la destinazione finale della energia ad un pubblico servizio dal quale viene distolta.

Di recente, con la sentenza 30 gennaio 2024, n. 3741, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione penale è ritornata a pronunciarsi sulla dibattuta questione interpretativa inerente alla procedibilità del furto di energia elettrica, di fatto mai superata neanche dalla pronuncia prima menzionata.

Pertanto, nella decisione dello scorso 30 gennaio, gli Ermellini hanno stabilito che la circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio implica una valutazione che, in quanto tale, necessita di esplicita contestazione, quantomeno con l'espressa qualificazione del bene energia elettrica come destinato a pubblico servizio, ma tale contestazione è, tuttavia, tardiva se formulata dopo il termine di tre mesi dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (termine che va stabilito effettivamente a mesi, quindi a partire dal giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, indipendentemente dal numero di giorni di cui è composto ogni singolo mese, come stabilito, tra l'altro, nella recentissima pronuncia della Cassazione n. 789/2024).

Questa decisione "blocca" sul nascere molti procedimenti instauratisi post riforma, che inizialmente si era cercato di "salvare" dalla ghigliottina del regime di procedibilità proprio con l'escamotage della contestazione ex art. 625 comma 1 n.7 c.p. Tale scelta, condivisibile nell'ottica dell' economia e dell'efficienza processuale, sicuramente, da altro punto di vista, rende impunita una tipologia di furti molto diffusa.

Dott.ssa Gemma Colarieti