Sottrazione di un bene depositato nell’androne di un condominio: Può configurarsi il furto in abitazione?
C. Cost. 22 dicembre 2025, n. 193
Massima: In tema di furto in abitazione, è costituzionalmente legittima l'interpretazione dell'art. 624-bis c.p. che ricomprende nella nozione di "privata dimora" anche le parti comuni di un edificio condominiale, quali l'androne, quando esse siano funzionalmente collegate alle singole unità abitative e poste al servizio e protezione delle stesse. La maggiore offensività della fattispecie rispetto al furto semplice risiede nella tutela rafforzata del domicilio quale spazio di esplicazione della vita privata e presidio di inviolabilità e riservatezza della persona, sicché la sottrazione di beni nelle pertinenze o negli spazi comuni dell'edificio integra il reato di cui all'art. 624-bis c.p., non risultando irragionevole né lesiva del principio di proporzionalità la scelta legislativa di equiparare tali condotte a quelle realizzate all'interno dell'abitazione in senso stretto.
A cura di Avv. Emilia Elefante
Con la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale,ossia la sentenza n.193 del 3 novembre 2025, depositata in data 22 dicembre 2025, sembra essere stata sciolta una questione spinosa riguardante il reato di furto in abitazione previsto dall' art. 624 bis c.p.p.
Il quesito di partenza è il seguente: è possibile configurare quale furto in abitazione, la condotta di colui che si impossessa di un bene depositato in uno spazio comune, quale può essere l'androne di un edificio condominiale, da colui che risiede in tale immobile?
Ebbene, rimessa la questione principale di legittimità costituzionale dell'art. 624 bis c.p. in relazione agli artt. 3 e 27 terzo comma Cost., il giudice a quo, si è interrogato sulla ratio di tale norma incriminatrice, e pertanto sulla possibilità di poter estendere il concetto di privata dimora anche a luoghi che per loro natura non coinvolgono una sfera prettamente personalistica, essendo frequentati abitualmente da un numero elevato di persone, che vi accedono grazie al consenso prestato da taluno dei soggetti aventi diritto.
La Corte Costituzionale, al fine di dirimere tale questione, in tale sentenza ha richiamato l' orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo il quale rientrerebbero nella nozione di privata dimora quei luoghi "nei quali si compiono, non occasionalmente, atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale" Cass., Sez. Un., 23 marzo 2017, n. 31345.
Aderendo a tale impostazione, la Corte segue, ritenendo possibile qualificare quale "privata dimora" qualsiasi luogo in cui il soggetto realizza sé stesso e custodisce il proprio intimo, considerato che il reato p. e p. dall' art. 624 bis c.p., sottendendo una natura plurioffensiva, mirerebbe non soltanto a tutelare l' interesse patrimoniale insito nella sottrazione ma altresì il domicilio, inteso come presidio di inviolabilità e riservatezza dell' individuo.
Focalizzando l'attenzione alla questione di nostro interesse, la Corte Costituzionale, evidenzia in tale sentenza che le condotte di furto realizzate nella pertinenza della privata dimora, siano ascrivibili alla fattispecie incriminatrice, estendendone, pertanto, la nozione prettamente civilistica: orbene, ritenendo pacifico il configurarsi del reato di furto in abitazione avvenuto in una pertinenza, intesa quale luogo che appresta un' utilità alla privata dimora, occorre comprendere quale iter logico- motivazionale sia stato seguito dalla Corte Costituzionale al fine di rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata e pertanto, ritenere equiparato il furto realizzato in una privata dimora, al furto realizzato in uno spazio comune dell' immobile.
Il fulcro di tale decisum sembra rinvenirsi nella maggiore offensività insita nel furto in abitazione rispetto al furto semplice, avendo il legislatore inteso punire più severamente quelle condotte caratterizzate dalla particolare pericolosità di colui che presentando una personalità spregiudicata ed indifferente alla proprietà ed alla riservatezza altrui, si introduce in un luogo appartenente a taluno, consapevole che potrebbe imbattersi nello stesso.
Premesso ciò, tale pericolosità, a parere della Corte, sembra potersi rinvenire anche con riferimento al soggetto che pone in essere la sottrazione nelle parti comuni dell'edificio, poste al servizio e protezione delle private dimore, ubicate nel condominio.
Ebbene, non può escludersi che le parti comuni di un immobile non siano accessibili al pubblico liberamente se non per il tramite del consenso prestato da taluno dei comproprietari, aventi diritto, i quali mantengono il potere di limitare o impedire l' accesso agli estranei, sicché apparirebbe ragionevole e conforme al principio di offensività ritenere sussistente il reato di furto in abitazione, anche rispetto a condotte avvenute nei luoghi comuni.
Non può però non considerarsi, che l' offensività insita nella fattispecie incriminatrice di cui all' art. 624 bis c.p. non possa riguardare appieno la condotta di colui che non essendo sorretto dall' animus di introdursi in una privata dimora, sottragga un bene depositato in un luogo comune: invero, la circostanza secondo cui quel luogo sia accessibile ad una pluralità di soggetti, estranei o titolari del diritto di godimento di quell' immobile, espone il bene ad una protezione più debole rispetto a quella che offrirebbe la privata dimora, ossia il luogo ove il soggetto titolare dell' ius excludendi predispone una serie di sistemi volti ad escludere gli estranei.
Nonostante ciò, la Corte Costituzionale ha ritenuto che anche l' androne di un condominio, quale luogo utilizzato nella sua interezza dal comproprietario pro quota, costituisca l' appendice della singola abitazione, a prescindere da quelli che siano i confini spaziali, di modo che, la sottrazione si sostanzi quale conseguenza della violazione dell' intimità del luogo che rappresenta.
In conclusione, la sentenza richiamata, conferma, pertanto, rispetto al furto in abitazione, una linea interpretativa che privilegia la tutela della sicurezza domestica rispetto a una visione puramente patrimoniale del reato, precludendo, almeno per il momento, la prospettazione di una decriminalizzazione parziale del furto in abitazione.
La decisione della Corte, in sintesi, riflette una visione "dinamica" del domicilio per la quale, non rileva soltanto la titolarità esclusiva del luogo, ma l'uso reale e quotidiano che ne facciamo e per l'effetto, se reputiamo come casa l'androne del nostro palazzo, la legge non può esimersi dal punire, con la medesima severità, il furto avvenuto in quel luogo.
