Furto in abitazione: non un’occasione, ma un fine

15.04.2023

Cass. Pen. sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 3716 

Il confine tra furto (624 c.p.) e furto in abitazione (624 bis c.p.) è sottile e questo incide su diversi aspetti. Basti pensare che la prima fattispecie è punita da sei mesi a tre anni di reclusione, mentre la seconda da quattro a sette anni di reclusione.

Ma quando si configura il furto in abitazione?

Il reato descritto dall'art. 624 bis c.p. è un reato complesso, in quanto caratterizzato dall'unione di due condotte criminose: il furto semplice e la violazione di domicilio (art. 614 c.p.).

Questo si realizza quando la sottrazione e l'impossessamento vengono poste in essere mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa.

Tuttavia, non tutti i luoghi rappresentano una privata dimora. 

Sul punto è fondamentale il principio di diritto espresso nel 2017 dalla Corte di Cassazione Penale, a Sezioni Unite: "Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale" (Cassazione penale sez. un., 23/03/2017, n.31345).

Pertanto, per definirsi privata dimora, occorre che il luogo sia destinato ad atti della vita privata, non occasionali, ed in cui il soggetto titolare abbia il potere di escludere terzi.

Ma per poter configurare il reato di cui all'art. 624 bis c.p. occorre che tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile altrui vi sia un nesso finalistico o può consistere anche nello sfruttamento di un'occasione propizia?

A risponderci è la Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con la sentenza n. 3716/2023.

Il Supremo Giudice ha dovuto decidere sul ricorso presentato dalla difesa dell'imputato, il quale era stato condannato per furto in abitazione per essersi impossessato, e quindi sottratto, una caldaia a pellet posta all'interno di un locale dell'immobile, a cui aveva accesso in quanto responsabile dell'impresa edile incaricata dalla persona offesa per lavori di ristrutturazione.

In tal caso, la Suprema Corte ha svolto un ragionamento ulteriore per definire il confine tra furto e furto in abitazione.

In particolare, partendo da quanto espresso dalle Sezioni Unite sopra indicate, ritiene che occorra valutare nel caso concreto non solo il legame tra il titolare dello ius excludendi alios e l'abitazione, ma anche la relazione tra il luogo e l'autore della condotta.

Secondo la Cassazione la mera occasionalità della presenza all'interno del luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, è insufficiente a configurare la fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p.

Infatti, la lettera contenuta nel testo della norma "...mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa", presuppone un rapporto di strumentalità tra l'introduzione nell'edificio rispetto alla condotta furtiva posta in essere, dovendo essere quindi un mezzo per commettere il reato.

Nel caso di specie, l'imputato, incaricato della ristrutturazione di un immobile, si era impossessato di una caldaia posta al suo interno.

Dall'istruttoria era stato dimostrato che la finalità per le quali l'agente si era introdotto nell'abitazione era quella di ristrutturare, su incarico del proprietario, l'immobile all'interno del quale si trovava il bene sottratto, ma non era emerso che l'intrusione fosse stata realizzata sfruttando occasioni propizie o carpendo con l'inganno il consenso dell'avente diritto allo scopo di effettuare il furto.

Pertanto, per il Giudice di Legittimità "Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia".

Dunque, la Cassazione ha ritenuto che la condotta vada riqualificata quale furto ex art. 624 c.p. e che la sentenza debba essere annullata con rinvio alla Corte d'appello territoriale.

Avv. Elia Francesco Dispenza