La natura autonoma del delitto di gestione illecita di rifiuti pericolosi alla luce del d.l. 8 agosto 2025, n. 116

19.09.2026

Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2026, n. 13144.

Massima: "l'art. 256, comma 1, ult. periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116 (conv. con modificazioni con la L. 3 ottobre 2025, n. 147), costituisce autonoma fattispecie di reato avente natura di delitto, quando ha ad oggetto rifiuti pericolosi. "

A cura di Dott.ssa Federica Lusito

La sentenza in commento, pronunciata dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, depositata in data 10 aprile 2026, afferma la natura di delitto autonomo della fattispecie di cui all'art. 256, comma 1, ult. periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (d'ora in avanti, TUA), dopo la modifica intervenuta ad opera del d.l. 8 agosto 2025, n. 116, anche in assenza di elementi circostanziali. In particolare, tale ultima disciplina ha aggiunto l'ultimo periodo di cui al comma 1 dell'art. 256 TUA, quando le condotte descritte nella norma hanno ad oggetto rifiuti di natura pericolosa.

La norma punisce le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dalla disciplina di settore. Il comma 1bis dello stesso articolo prevede talune circostanze aggravanti.

La norma in esame, in effetti, è stata oggetto di ripetute modifiche che, lungi dall'intervenire solo sulle condotte o sull'oggetto di queste, hanno posto importanti interrogativi quanto alla natura giuridica. Infatti, la sua originaria formulazione prevedeva al comma 1 le condotte incriminate come contravvenzioni con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro nel caso di rifiuti pericolosi. Poi, il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, aveva disposto la modifica dell'art. 256, comma 1, TUA, aggiungendo la clausola di sussidiarietà determinata in relazione all'art. 29quattuordecies, comma 1, TUA, e qualificando le norme come regimi sanzionatori differenziati rispettivamente per l'attività di gestione non autorizzata soggetta ad autorizzazione ordinaria ovvero ad AIA (autorizzazione integrata ambientale). 

Il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, aveva previsto la modifica del comma 1, sostituendo la pena dell'arresto con quella della reclusione, anche in caso di rifiuto non pericoloso, e aggiungendo che nel caso di rifiuti pericolosi la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Infine, la legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147, è intervenuta su tale ultimo testo, reintroducendo la pena dell'arresto e dell'ammenda per i rifiuti non pericolosi e confermando la pena della reclusione da uno a cinque anni se i fatti riguardano rifiuti pericolosi.

La novella, dunque, come modificata dalla citata legge di conversione, distingue la natura della punizione in base alla pericolosità o meno dei rifiuti oggetto di gestione non autorizzata: nel primo caso, il reato ha natura di delitto; nel secondo, l'illecito torna ad avere natura di contravvenzione. 

Tale impostazione riflette il duplice obiettivo dell'intervento legislativo di attribuire rilevanza alla pericolosità del rifiuto e, di conseguenza, inasprire il trattamento sanzionatorio di tali condotte, coerentemente con la ratio di "straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale", come da preambolo del testo legislativo stesso.

La particolarità di tale iter modificativo risiede nella diversa natura di volta in volta attribuita all'art. 256, comma 1, TUA, che è oggetto della sentenza della Corte di Cassazione in commento. Il fatto da cui scaturisce la pronuncia riguarda la mancata convalida dell'arresto degli indagati in ordine alla fattispecie di cui all'art. 256, commi 1 e 1bis, lett. a), TUA. 

La motivazione del rigetto della convalida in parola da parte del Giudice per le indagini preliminari risiedeva nella "insussistenza, a livello indiziario, dei requisiti per la configurabilità della circostanza aggravante contestata che giustifica il mutamento della tipicità del fatto elevandolo a delitto".

Ebbene, la Corte censura tale motivazione argomentando che, alla luce della modifica da ultimo intervenuta, applicabile ai fatti in oggetto ratione temporis, il reato di cui all'art. 256, comma 1, TUA, costituisce un delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni quando riguarda i rifiuti pericolosi, come nel caso di specie, anche nel caso di insussistenza di circostanze aggravanti di cui al comma 1bis, trattandosi – appunto – di delitto autonomo.

Tale approdo, coerente con il dato testuale e sistematico della norma in commento, consente dunque l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'art. 381 c.p.p.. La Corte, dunque, annullava – pur senza rinvio per scadenza dei termini di convalida dell'arresto – l'ordinanza del GIP di mancata convalida dell'arresto in flagranza degli indagati in ordine al reato di cui all'art. 256, comma 1, ult. periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006.

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