
Breve schema sul giudizio direttissimo
A cura di Avv. Alessio Moretto
Il giudizio direttissimo è un particolare procedimento speciale di natura non premiale e acceleratoria. È caratterizzato da un drastica semplificazione delle indagini preliminari e dall'eliminazione dell'udienza preliminare o predibattimentale: con il giudizio direttissimo si ha un passaggio diretto dalla fase delle indagini preliminare alla fase dibattimentale.
In ragione delle sue caratteristiche, è applicabile al procedimento minorile, dove può essere escluso qualora il possa arrecare un grave pregiudizio alle esigenze educative dell'imputato, mentre è escluso nel procedimento davanti al giudice di pace.
I casi di giudizio direttissimo sono disciplinati dall'art. 449 c.p.p.
Un primo caso di giudizio direttissimo si ha in caso di arresto in flagranza di reato (o di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare). Se il Pubblico Ministero ritiene di non dover svolgere ulteriori indagini, può infatti presentare il soggetto arrestato direttamente davanti al giudice del dibattimento affinché proceda alla convalida della misura precautelare. Nel caso in cui il giudice convalidi l'arresto, il processo prosegue con la trattazione del giudizio di merito. Qualora invece il magistrato giudicante rigetti la richiesta di convalida, si procede con il rito direttissimo solo se le parti acconsentano alla sua celebrazione.
In alternativa, il Pubblico Ministero può richiedere il giudizio direttissimo anche qualora la misura precautelare sia stata convalidata dal Giudice per le Indagini preliminari secondo le forme ordinarie disciplinate dal Titolo VI, Libro V del Codice di rito.
In questo caso, il PM deve presentare l'imputato in udienza entro 30 giorni dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
Il Pubblico Ministero deve infine procedere nelle forme del giudizio direttissimo quando l'imputato renda confessione nel corso dell'interrogatorio, entro 30 giorni dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
L'instaurazione del giudizio direttissimo è differente a seconda che l'imputato sia libero o ristretto. Mentre nel secondo caso il soggetto interessato è fatto condurre direttamente in udienza, nel primo è citato a comparire con un termine non inferiore a tre giorni.
In ragione della totale eliminazione dell'udienza preliminare o della fase predibattimentale, il fascicolo dibattimentale è formato direttamente dal Pubblico Ministero in assenza di contraddittorio, con la possibilità dell'imputato di interloquirne in un momento successivo.
L'art. 451 c.p.p. disciplina lo svolgimento del procedimento, richiamando innanzitutto le norme che disciplinano il dibattimento.
La drastica semplificazione procedimentale fa inoltre sì che la persona offesa e i testimoni possano essere citati oralmente dalla polizia giudiziaria o condotti direttamente in udienza senza citazione. Assente è anche il riferimento al deposito della liste testimoniale di cui all'art. 468 c.p.p.
Verificata la regolare costituzione delle parti, l'imputato è avvisato ai sensi dell'art. 451, commi 5 e 6 della facoltà di richiedere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento il giudizio abbreviato, il patteggiamento o la sospensione del procedimento con messa alla prova e della facoltà di richiedere un termine a difesa. Le facoltà concesse all'imputato non sono alternative fra loro, ma possono concorrere, come precisato anche dalla Corte Costituzionale[1].
Al fianco delle ipotesi previste dal Codice di rito, il Legislatore ha introdotto nel tempo diverse ipotesi di giudizi direttissimi c.d. atipici caratterizzati casi applicativi, forme o termini parzialmente diversificati, connotati solitamente dall'esigenza di una definizione celere del procedimento ma talvolta scollegati da una situazione di evidenza qualificata della prova. Si fa riferimento, ad esempio, ai giudizi introdotti in materia di armi o esplosivi, di genocidio, discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, al giudizio direttissimo in tema di misure di prevenzione antimafia o all'interno della disciplina penale dell'immigrazione.
[1] Così, Corte Cost. sentenza 2.012.2022, n. 243, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6, art. 451 «in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del predetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.».
