Gli avvocati possono costituire delle società?

22.06.2023

Nel 2001, con il d.lgs. n.96, per la prima volta è stata introdotta la possibilità di costituire delle società tra avvocati che in passato era stata vietata tramite l'abrogazione dell'art.2 della l.n.1815 del 1939.

La società che può essere costituita, quindi, viene definita dall'art.16 del predetto decreto come una società tra professionisti, più comunemente denominata "società tra avvocati" e ha la possibilità di esercitare l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio.

Come tale, pertanto, essa viene iscritta all'albo, riceve l'incarico professionale, percepisce il compenso, risponde per mezzo del suo patrimonio e può, infine, rispondere per violazioni del codice deontologico.

Quando la società riceve un incarico professionale è uno solo dei soci ad eseguirlo in base al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività richiesta; tuttavia, aspetto molto importante, riguarda il fatto che al momento del conferimento dell'incarico, la società è tenuta ad informare il cliente che qualsiasi socio con i giusti requisiti, può occuparsi del suo caso.

Nel caso in cui la causa viene seguita da più soci, la tariffa è pattuita preventivamente tramite clausola che lo stesso cliente deve sottoscrivere e ammonta al compenso spettante ad un solo socio professionista.

Con l'art.4-bis della l.n.247/2012 l'esercizio della professione forense in forma societaria è stata consentita alle società di persone, di capitali o cooperative iscritte in una sezione speciale dell'albo conservato dall'ordine territoriale del luogo in cui ha sede la società.

Dott.ssa Martina Carosi