Gestazione per altri: niente riconoscimento della madre intenzionale se il progetto genitoriale non è completo

26.06.2026

Cass. Civ. Sez. I, 31 marzo 2026, n. 7919 

Massima:"Non è trascrivibile nei registri dello stato civile italiano il provvedimento straniero che attribuisca la qualità di genitore al coniuge del padre biologico deceduto prima della formazione dell'embrione e dell'avvio della gravidanza nell'ambito di un percorso di gestazione per altri, qualora difettino sia una concreta assunzione di responsabilità genitoriale sia una relazione affettiva con il minore. Il consenso inizialmente prestato al progetto procreativo non è sufficiente, di per sé, a fondare uno status genitoriale, occorrendo una volontà procreativa effettiva e attuale, inserita in un percorso concretamente realizzato.

A cura di Dott.ssa Carlotta Braghin

La sentenza n. 7919/2026 della Prima Sezione civile affronta un caso che porta al limite le categorie tradizionali del diritto della filiazione: il riconoscimento in Italia dello status genitoriale di una persona, in questo caso della madre, deceduta prima ancora della formazione dell'embrione nell'ambito di un percorso di gestazione per altri realizzato all'estero.

La decisione merita attenzione non soltanto per l'esito, che risulta coerente l'orientamento restrittivo consolidato dopo Cass. S.U. n. 38162/2022, ma soprattutto perché chiarisce in modo molto netto, quale sia oggi il vero fondamento della genitorialità giuridicamente riconoscibile nell'ordinamento italiano.

La Corte, infatti, compie un passaggio teorico molto significativo: afferma che né il mero consenso iniziale al progetto procreativo né la sola intenzione di diventare genitore siano sufficienti a fondare uno status filiationis se manca una concreta assunzione di responsabilità genitoriale e una reale dimensione relazionale.

La vicenda in esame nasce da un percorso di maternità surrogata avviato negli Stati Uniti da una coppia coniugata. La moglie del ricorrente, gravemente malata, aveva aderito alla fase iniziale del procedimento, sottoscrivendo un primo contratto relativo alla ricerca della gestante. Tuttavia, la donna morì il prima della conclusione dell'accordo definitivo con la portatrice gestazionale e prima della creazione dell'embrione.

Sarà poi il marito, da solo, a proseguire il percorso sino alla nascita della minore nel novembre 2021, due anni dopo il decesso della donna.

La Cassazione valorizza proprio questa scansione temporale: la sentenza osserva che

"nessuna decisione irrevocabile rispetto al progetto procreativo condiviso era stata assunta e nessuna assunzione di responsabilità ne era conseguita". Il passaggio è centrale perché chiarisce che il consenso prestato nella fase preliminare del percorso non è considerato sufficiente a integrare una volontà genitoriale giuridicamente compiuta.

"Il consenso prestato dalla moglie del ricorrente - prosegue la Corte- non può ritenersi idoneo a fondare una volontà di genitorialità suscettibile di ricevere una qualificazione giuridica". La genitorialità intenzionale, quindi, non coincide con il semplice desiderio di avere un figlio. Occorre qualcosa di ulteriore: un progetto concretamente realizzato e una responsabilità effettivamente

assunta, ed è questo il punto più innovativo della decisione.

Negli ultimi anni il dibattito sulla GPA si è spesso sviluppato attorno all'opposizione tra verità biologica e volontà procreativa. La sentenza n. 7919/2026 introduce invece un terzo criterio: l'effettività della relazione genitoriale.

La Corte distingue con chiarezza tra una genitorialità astrattamente progettata e una genitorialità realmente vissuta.

Il Collegio sottolinea che la minore "non ha mai avuto alcun contatto" con la moglie del ricorrente

e che la donna"è rimasta sostanzialmente estranea al progetto genitoriale", perché tutte le fasi decisive, ossia l'accordo vincolante con la gestante, la formazione dell'embrione, l' impianto e nascita, si sono svolte dopo il suo decesso.

Da qui la conclusione della sentenza: "la trascrizione dell'atto di nascita […] si tradurrebbe nell'attribuzione di uno status genitoriale che incontra un chiaro limite di ordine pubblico"ma soprattutto perché mancherebbe: "la sostanza di un progetto genitoriale condiviso".

La parola "sostanza" non è casuale. La Cassazione sembra voler evitare che lo status filiationis diventi una costruzione puramente formale o simbolica, sganciata da qualunque esperienza concreta di responsabilità e cura. La pronuncia è interessante anche per ciò che implicitamente esclude.

La Corte non afferma che la filiazione debba necessariamente fondarsi sul dato genetico. Anzi, riconosce espressamente che i principi che regolano lo status filiale"pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica"richiedono tuttavia "che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell'assunzione degli obblighi e della responsabilità".

La Cassazione prende definitivamente le distanze da una concezione esclusivamente biologica della filiazione, ma al tempo stesso rifiuta un modello puramente volontaristico.

La genitorialità, per essere riconosciuta, deve tradursi in un'assunzione concreta di responsabilità verso il minore.

In questo senso, la sentenza costruisce una nozione "relazionale" dello status: non basta voler essere genitore; occorre avere realmente partecipato alla costruzione del rapporto genitoriale.

Particolarmente significativo è anche il modo in cui la Corte affronta il tema del best interest of the child. Il ricorrente sosteneva che la trascrizione fosse necessaria per garantire alla minore il diritto alla propria identità personale e familiare. La Cassazione, però, respinge una concezione assoluta di tale principio: "un atto di stato civile italiano che attesti che lei è figlia di una donna che nella realtà dei fatti con lei non ha alcun legame né biologico né affettivo".

La sentenza non nega il diritto del minore a conoscere la propria storia personale, ma afferma che tale esigenza non può tradursi automaticamente nella creazione di uno status giuridico privo di corrispondenza fattuale.

In altre parole, l'interesse del minore non elimina il limite dell'ordine pubblico, soprattutto quando manchi qualsiasi elemento concreto di genitorialità. La pronuncia appare rigorosa, ma non ideologica.

La Corte, in sostanza, individua il limite oltre il quale il diritto non può "costruire" artificialmente lo status filiationis: quel limite coincide con l'assenza di effettività. La decisione chiarisce che, nel diritto di famiglia contemporaneo, la filiazione non può essere soltanto progettata o desiderata. Deve essere, almeno in parte, concretamente vissuta.

Share