Guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti ex art. 187 Codice della Strada

20.05.2026

C.Cost. n. 10/2026

La norma è censurata nella parte in cui prevede che sia punito "chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope" in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida: questo quanto sollevato, con ordinanza di rimessione alla Corte, dal Tribunale adito della questione, il quale ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma, perché investito di una richiesta di decreto penale di condanna a carico dell'imputato, ai sensi dell'art. 187, nonché 186 c.d.S..

Dagli atti di causa risulta che, nel gennaio 2025, l'imputato aveva avuto un incidente stradale alla guida della propria motocicletta e dalle analisi delle urine, effettuate poco dopo, in ospedale era emersa una positività alla cocaina e a suoi metaboliti, ma tale accertamento risulterebbe inidoneo a provare uno stato di alterazione psicofisica del soggetto al momento della guida, essendo tale positività compatibile con un'assunzione anche risalente nel tempo, mentre, agli atti, il soggetto si sarebbe presentato in uno stato di alterazione riconducibile all'abuso di alcolici.

L'art. 187 c.d.S. è stata oggetto di una recente riforma, che ha apportato una modifica lessicale al dettato, al fine di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell'illecito, perciò, al reato di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, è stata sostituita la locuzione "in stato di alterazione psico-fisica" con l'espressione temporale "dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope".

La Corte, chiamata a interpretare la norma e a delinearne l'area del penalmente rilevante, ritiene che nessuna delle questioni sollevate sia fondata al fine di una dichiarazione di illegittimità costituzionale, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva conforme a Costituzione e, prima ancora, alla stessa ratio della disposizione censurata.

Essa ribadisce che "qualsiasi scelta di incriminazione da parte del legislatore deve potersi giustificare al metro del principio di proporzionalità, nonché del principio di necessaria offensività", incentivando ad una lettura interpretativa delle norme in aderenza ai valori costituzionali della materia penale, che, in tal caso, si dichiara restrittiva.

La Corte legge la norma contestata in tal senso:"Per raggiungere tale risultato, l'area della rilevanza penale delle contestate norme, co 1 e 1 bis dell'art. 187, dovrà intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all'assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida".

Questa interpretazione è compatibile con il principio costituzionale di precisione della norma penale - che non vuol dire impedire al giudice un margine interpretativo della norma, che sia sistematico e costituzionalmente orientato, nonché in linea con il principio di proporzionalità ed offensività - alla luce di una legalità che vieta l'attività creatrice ed espansiva della giurisprudenza, nella lettura della norma, ma non vieta il contrario.

In via sistematica, la Corte prosegue: "la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene compatibili con il principio di necessaria offensività tanto i reati di pericolo concreto – nei quali si richiede al giudice di accertare, caso per caso, che la condotta compiuta dall'agente abbia esposto a pericolo il bene giuridico protetto –, quanto i reati variamente definiti di pericolo "astratto" o "presunto", in cui, all'opposto, il legislatore si limita a vietare una condotta, ritenendola in via generale pericolosa per il bene giuridico, senza richiedere al giudice di accertare che nel caso concreto essa abbia effettivamente creato un pericolo per il bene. 

Anche questa seconda tecnica normativa non è di per sé lesiva del principio, a condizione – però – che la presunzione legislativa di pericolosità appaia essa stessa ragionevole e fondata su affidabili generalizzazioni derivanti dall'esperienza, rimanendo peraltro doveroso per il giudice assolvere l'imputato allorché dall'esame delle circostanze del caso concreto risulti evidente l'assenza di qualsiasi pericolo per il bene giuridico derivante dalla condotta".

La disposizione richiede, testualmente, soltanto che l'agente si sia posto alla guida «dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»: circostanza sulla base della quale il legislatore presume la sussistenza di quel pericolo per la circolazione stradale che l'incriminazione mira a prevenire, dato il preminente interesse alla tutela di diritti fondamentali quali la vita e l'integrità fisica dei soggetti con i quali si imbatte il presunto guidatore, che abbia assunto sostanze, le quali siano in grado, però, di incidere sulla sua lucidità in un momento causalmente idoneo, sulla base di leggi scientifiche, ad alterare il suo stato psico-fisico, definito, presuntivamente pericoloso, dalla legge. 

Si noti come anche i reati di pericolo presunto non sfuggano, in ragione del principio di necessaria offensività, ad un controllo sulla pericolosità in concreto della condotta, oggetto del fatto in causa.

La Corte adotta questo lessico, parafrasato, in conclusione ed a conferma di una lettura restrittiva pienamente legittima e costituzionale dell'art. 187 c.d.S:"l'area delle incriminazioni all'esame alle condotte di guida che siano quelle poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida. In pratica, la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell'agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo".

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