Insolvenza nella pena pecuniaria principale: la Corte costituzionale apre alla conversione della pena alla detenzione domiciliare sostitutiva

31.07.2026

C. Cost., 9 febbraio 2026, n. 54

La sentenza n. 54 depositata il 17 aprile 2026 della Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 102 della l. n. 689/1981 e 660, co. 3, c.p.p., nella parte in cui, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria principale, prevedono la sola conversione nella semilibertà sostitutiva senza contemplare anche la detenzione domiciliare sostitutiva, diversamente da quanto stabilito per le pene pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi.

A cura di Dott.ssa Federica Lusito

La sentenza n. 54 del 17 aprile 2026 della Corte Costituzionale costituisce una importante applicazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., pronunciandosi sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna, attinenti al sistema punitivo detentivo e pecuniario.

La vicenda trae origine dalla paventata illegittimità costituzionale dell'art. 102, L. 24 novembre 1981, n. 689, e in via consequenziale dell'art. 660, co. 3, c.p.p., nella parte in cui, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria entro i termini prevedono la conversione nella semilibertà sostitutiva anziché – o in aggiunta – nella detenzione domiciliare sostitutiva. Il giudice a quo censura le norme citate sotto il profilo della ragionevolezza, ritenendo tale previsione sproporzionata rispetto all'esigenza punitiva sottesa alla conversione della pena pecuniaria.

Inoltre, le ordinanze di rimessione mettono in luce la disparità di trattamento rispetto al meccanismo di conversione previsto per il caso di insolvenza per le pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi, per le quali è contemplata l'alternativa tra detenzione domiciliare e semilibertà. Il giudice a quo censura le norme sotto il profilo dell'uguaglianza, ritenendo immotivata e infondata la disparità di trattamento a fronte di uno medesimo motivo genetico: l'insolvenza.

Infatti, la disciplina è stata oggetto di modifica da parte del d.lgs. 150 del 2022, che – nel prevedere la conversione della pena pecuniaria sostituiva della pena detentiva breve anche nella misura della detenzione domiciliare sostituiva – non ha previsto un analogo meccanismo per le pene pecuniarie principali.

Il precipitato applicativo di tale rinnovato assetto normativo risiede nell'effetto per cui, accertata la condizione di insolvenza, solo dopo aver disposto la restrizione intra-carceraria, il condannato potrebbe richiedere la rateizzazione del pagamento, senza la possibilità di vedersi applicata la misura della detenzione domiciliare sostitutiva. Ciò avviene, a parità di presupposto di insolvenza, solo nel caso di conversione della pena pecuniaria "originaria", contrariamente alla pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva breve per cui è prevista la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva.

La Corte Costituzionale, pur ritenendo in parte inammissibile e in parte infondata la prima censura sollevata, ritiene invece fondata e ammissibile la questione di legittimità costituzionale attinente al diverso trattamento determinato dai meccanismi di conversione previsti, nel caso di insolvenza, per le pene pecuniarie originarie e per le pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi.

È proprio in tale parte motiva che la Consulta si prende un momento per ripercorrere la sostanza del giudizio di uguaglianza in senso stretto. In particolare, sottolinea che tale parametro definisce "l'essenza di un giudizio di relazione che assume un risalto necessariamente dinamico", incentrandosi sul "perché una determinata disciplina operi, nel tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione" (C. Cost. 7/2024, 43/2022, 164/2025).

Aggiunge che nel giudizio di legittimità, a differenza che per chi opera in altri campi del pensiero e dell'agire umano, "la pertinenza del raffronto non può essere determinata in ragione di un libero apprezzamento". Il raffronto operato dalla Corte non può che avvenire "sulla base dei diritti, dei doveri e degli interessi costituzionali in gioco". Tale per cui, pur potendo raffrontare una fattispecie normativa a qualsivoglia altra, "nel giudizio di eguaglianza rilevano i soli profili per i quali si discute di tali diritti, doveri e interessi specificamente costituzionali".

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ritiene chiaramente confrontabili i due sistemi delle pene pecuniarie originarie e delle pene pecuniarie sostitutive, in quanto: (i) sono accomunate dall'avere ad oggetto un elemento monetario; (ii) ai sensi dell'art. 57, L. 689/1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva, per cui risulta irrilevante la gravità del delitto a cui accede; (iii) rispondono allo stesso interesse costituzionalmente rilevante: l'effettività della sanzione penale, che risulta strettamente connesso al principio della certezza del diritto ed è desumibile dall'art. 27 Cost. che assegna alla pena la funzione rieducativa.

Per i profili appena delineati, risulta "non giustificata la diversità di trattamento riservata alle pene pecuniarie principali e alle pene pecuniarie sostitutive per il profilo della reazione ordinamentale al loro mancato pagamento", a fronte di un uguale comportamento di insolvenza.

A conferma della validità del ragionamento dedotto dal giudice a quo, ed avallato dalla pronuncia in commento, la Corte afferma che la differenza di disciplina potrebbe condurre all'esito paradossale per cui una pena originariamente pecuniaria potrebbe essere convertita solo in una pena qualitativamente carceraria (la semilibertà), mentre una pena originariamente detentiva potrebbe comportare forme detentive di tipo domiciliare.

Per tali motivi, la Corte deduce la violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e dichiara incostituzionali gli artt. 102, L. 689/1981 e 660, co. 3, c.p.p., nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, contemplano la conversione nella sola semilibertà sostitutiva senza ammettere la detenzione domiciliare sostitutiva, come è previsto nel caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi.

Share