Il contratto di trasporto: analisi della disciplina codicistica

06.11.2023

Il contratto di trasporto è disciplinato dagli artt. 1678 – 1702 c.c., collocati nel Capo VIII del Libro IV del Codice Civile, denominato "Delle Obbligazioni".

Il contratto di trasporto è quell'accordo in base al quale un soggetto (c.d. vettore) si obbliga, su pagamento di un corrispettivo, a trasferire da un luogo all'altro persone o cose, perfezionandosi il contratto con la manifestazione del consenso.

Tale contratto produce effetti obbligatori, che vincolano le parti, ossia il vettore e il committente (nel caso di trasporto di persone) o il mittente (nel caso di trasporto di cose); è generalmente a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso; non presenta particolari requisiti di forma, non richiedendo la redazione di documenti ben precisi.

Come anticipato poco sopra, il contratto di trasporto si distingue in due diverse tipologie: il contratto di trasporto di persone e il contratto di trasporto di cose.

Le disposizioni che regolano il contratto di trasporto di persone (artt. 1681 – 1682 c.c.) si concentrano esclusivamente sulla responsabilità del vettore, la quale si manifesta in caso di inadempimento assoluto o di ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta o in caso di sinistri, i quali colpiscono la persona del vettore o le res che il vettore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare la verificazione del danno.

Da quanto detto, si deduce che nelle suddette disposizioni è prevista una responsabilità aggravata a carico del vettore, responsabilità riguardante anche quei sinistri che discendono da eventi non imputabili, quantomeno in via diretta, al vettore.

La seconda categoria di contratto di trasporto è il trasporto di cose, che è caratterizzato dalla manifestazione di un'obbligazione di custodia, strumentale e comunque accessoria rispetto a quella principale di trasporto.

I documenti che devono essere forniti al vettore dal mittente per dare esecuzione all'obbligazione sono molteplici e vengono elencati all'art. 1683 c.c.; in particolare, il mittente ha il dovere di indicare in maniera precisa e attenta al vettore il nome del destinatario, il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose che devono essere trasportate, nonché tutti gli ulteriori dettagli, ritenuti necessari per dare esecuzione al contratto di cui in esame.

L'art. 1684 c.c. prescrive, poi, che il mittente deve rilasciare una lettera di vettura al vettore, mentre il vettore deve consegnare al mittente una ricevuta di carico o un duplicato della lettera di vettura. Se questi documenti vengono rilasciati con clausola "all'ordine", essi assumono il valore di titoli di credito.

È necessario precisare che il mittente ha il diritto di sospendere il trasporto, chiedendo conseguentemente la restituzione delle cose o, in alternativa, la loro consegna a un diverso destinatario, tuttavia egli, una volta che le cose sono giunte al destinatario, non ha più la facoltà di disporre liberamente di questi beni, che sono passati nella piena disponibilità di un altro soggetto.

L'art. 1686 c.c. stabilisce che, in caso di impedimenti o di ritardi nell'esecuzione del trasporto per cause non imputabili al vettore, questi deve rivolgersi al mittente per avere indicazioni su come provvedere correttamente e secondo le volontà di quest'ultimo alla custodia delle cose; tra l'altro, il vettore ha diritto anche al rimborso delle spese sostenute, tenuto conto anche del percorso di trasporto già compiuto.

Una volta terminato il percorso che il vettore deve attuare, la res viene consegnata al destinatario, tuttavia, se il destinatario risulta irreperibile ovvero rifiuta o ritarda la richiesta di riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve darne immediata comunicazione al mittente, il quale a sua volta dovrà dare istruzioni al vettore sul da farsi rispetto a quei particolari beni.

L'art. 1690 c.c. precisa altresì che, nel caso in cui sorga una controversia tra più destinatari o nel caso in cui il destinatario ritardi a ricevere le cose trasportate, il vettore può porle in deposito o, se soggette a deterioramento, può venderle, informando prontamente il mittente sia dell'eventuale deposito che della vendita.

Per quanto riguarda la responsabilità del vettore nei confronti del mittente, essa sorge in caso di inadempimento assoluto o di semplice ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte del vettore o ancora in caso di perdita o avaria delle cose trasportate, salva la prova che la perdita e l'avaria anzidette siano derivate da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse, dal loro imballaggio, dal fatto del mittente o da quello del destinatario (c.d. responsabilità ex recepto).

In altre parole, per essere esente da ogni responsabilità presente e futura, il vettore ha l'onere di provare in positivo che il danno è dipeso da un evento che non può essere ricompreso nella propria sfera d'azione.

Da quanto appena affermato si deduce facilmente quale sia una delle più evidenti differenze tra il contratto di trasporto di persone e quello di cose: nel trasporto di cose, il vettore, fornendo la prova positiva che il danno è dipeso da un evento a lui non imputabile, è esente da ogni responsabilità; nel trasporto di persone, invece, il vettore risponde anche degli eventi a lui non imputabili, se non prova di aver adottato tutte le misure possibili e immaginabili per evitare che questi si verifichino.

Si rappresenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 1696 c.c., il danno che deriva dalla perdita o dall'avaria della cosa trasportata si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate, tenendo conto del luogo e del tempo della riconsegna.

Inoltre, il destinatario, prima di ricevere la res, ha diritto di far accertare – chiaramente a proprie spese – sia l'identità sia lo stato della stessa: se vengono riscontrate la perdita o l'avaria delle cose trasportate, il vettore ha il dovere di rimborsagli le spese che il destinatario ha dovuto sostenere per compiere l'accertamento appena indicato.

Nel caso in cui, però, il destinatario riceva le cose senza alcuna riserva, nel momento in cui corrisponde quanto dovuto al vettore, si estingue ogni eventuale azione esperibile nei confronti di quest'ultimo, eccetto il caso di dolo o colpa grave del vettore.

Sono fatte salve, tuttavia, le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna della cosa trasportata, però il danno deve essere denunciato dal destinatario non appena questi ne viene a conoscenza e, comunque, entro otto giorni dal ricevimento della cosa.

Un'ulteriore forma di trasporto è quella definita "trasporto cumulativo": secondo quanto disposto dall'art. 1700 c.c. tale tipologia di contratto di trasporto si caratterizza per la presenza di più vettori, che danno esecuzione ad un'unica prestazione, occupandosi ciascuno di una sola parte del trasporto complessivo.

Tale contratto risulta peculiare rispetto ai precedenti in ragione dell'indivisibilità della prestazione, a cui, nel caso di contratto di trasporto cumulativo di cose, si aggiunge il vincolo di solidarietà tra vettori (circostanza quest'ultima che non si verifica nel caso di contratto di trasporto cumulativo di persone, nel quale ogni vettore risponde soltanto riguardo al percorso compiuto personalmente e non anche per quello eseguito dagli altri).

Il contratto di trasporto cumulativo può essere concluso da tutti i vettori o da uno soltanto di questi, tuttavia è importante che i vettori successivi al primo abbiamo cura di far dichiarare nella lettera di vettura o in un atto separato quello che è lo stato delle cose trasportate al momento in cui sono loro consegnate. Nel caso in cui questi non dichiarino alcunché, si presume che le cose siano state consegnate in buono stato e secondo quanto indicato nella lettera di vettura.

Per concludere l'analisi della disciplina codicistica relativa al contratto di trasporto occorre soffermarsi su quanto prescritto dall'art. 1702 c.c., sempre in merito al contratto di trasporto cumulativo.

Tale norma stabilisce che l'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti rispetto alla riscossione dei crediti che discendono dal contratto di trasporto, rappresentandoli altresì per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate. Nel caso in cui questi ometta la riscossione dei rispettivi crediti o qualora non eserciti il privilegio sulle cose trasportate, egli si assume tutte le responsabilità che ne discendono nei confronti dei vettori a lui antecedenti, fatta comunque salva l'azione contro il destinatario.

Avv. Laura Giusti