Il diritto dei nonni alla frequentazione dei nipoti: un principio subordinato all’interesse del minore
Cass. Civ., Sez. I, Sent., 13.03.2025, n. 6658
Massima: In seguito alla separazione dei genitori, il minore può avere significativi rapporti con i nonni, se ciò - ad avviso del giudice - avviene nel suo esclusivo interesse. Il diritto degli ascendenti a frequentare i propri nipoti minorenni è, infatti, subordinato alla presenza di una relazione positiva, gratificante e formativa
A cura di Dott.ssa Lisa Martini
La sentenza della Corte di Cassazione n. 6658 del 13.03.2025 affronta un tema di particolare rilevanza nel diritto di famiglia: il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Tale diritto, sancito dall'art. 317-bis cod. civ., deve sempre essere valutato in funzione dell'interesse superiore del minore, che rappresenta, senza alcun dubbio, il criterio cardine in materia di relazioni familiari.
Nel caso in esame i Giudici di legittimità hanno sottolineato che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti non può considerarsi incondizionato, ma deve essere valutato alla luce del preminente interesse del minore. Tuttavia, tale interesse non può essere pregiudicato da una restrizione eccessiva, che impedisca il consolidamento di un legame significativo tra nonni e nipote.
Punto centrale della decisione riguarda il bilanciamento tra la tutela del minore e la valorizzazione delle relazioni familiari: la Cassazione ha ribadito, infatti, che la frequentazione dei nonni può rappresentare un elemento positivo per il benessere del bambino, a condizione che non vi siano situazioni di conflittualità tali da renderla dannosa.
In questo senso, la Corte ha rilevato che la Corte d'Appello aveva omesso di valutare se gli incontri potessero avvenire anche senza la presenza del padre e senza alimentare il clima di tensione familiare.
La decisione si inserisce in un contesto normativo e giurisprudenziale che riconosce il ruolo dei nonni nella crescita dei nipoti. L'art. 317-bis c.c., introdotto con la riforma della filiazione del 2013, prevede espressamente il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti, subordinandolo tuttavia alla valutazione del giudice in merito all'interesse del minore.
A livello sovranazionale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte affermato che il diritto alla vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, si estende anche ai rapporti tra nonni e nipoti, riconoscendo la possibilità per i primi di intrattenere relazioni significative con i secondi, salvo situazioni di effettivo pregiudizio per il minore.
La sentenza in esame offre importanti indicazioni per la gestione dei rapporti tra nonni e nipoti nei contesti di conflittualità familiare. In particolare, emerge la necessità di una valutazione caso per caso che tenga conto della qualità del rapporto e del contributo positivo che può apportare alla crescita del bambino, dell'assenza di conflitti diretti tra nonni e genitori tali da arrecare un danno al minore e della possibile esigenza di una regolamentazione dettagliata delle modalità di frequentazione, anche con il coinvolgimento dei Servizi Sociali.
La Corte di Cassazione, con il recente provvedimento in esame, da un lato conferma che il diritto degli ascendenti alla frequentazione dei nipoti non è assoluto, dall'altro ribadisce che eventuali limitazioni devono essere adeguatamente motivate e fondate su un'analisi approfondita dell'interesse del minore.