Il rapporto tra la risoluzione del contratto per inadempimento e la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione

08.04.2024

Quando si ha inadempimento dell'obbligazione?

Si ha inadempimento dell'obbligazione quando la prestazione non è eseguita al momento dovuto, o adempiuta nel luogo stabilito o nelle modalità convenute e i presupposti sono l'esistenza dell'obbligazione, l'esigibilità ed attualità della prestazione in essa dedotta, la mancata realizzazione della stessa prestazione e il nesso causale tra il mancato verificarsi della prestazione ed il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal debitore.

Invero, presupposti discussi sono (artt. 1218 e 1176 c.c.) l'elemento soggettivo (rimproverabilità del debitore quanto meno per colpa) e la costituzione in mora.

Ai sensi dell'art 1218 c.c. "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".Ora, il problema che si è posto è se l'inadempimento causa di risoluzione deve essere non solo di non scarsa importanza ma se deve anche rilevare l'imputabilità richiesta dall'art 1218 c.c. intesa come colpa, in presenza della quale solo il debitore potrebbe ritenersi responsabile[1].

Come che sia, l'inadempimento o inesatto adempimento, una volta accertati, fondano la responsabilità del debitore e non è necessaria altra verifica in termini di colpa, a meno che il debitore non fornisca prova contraria di un fatto a lui non imputabile che abbia reso impossibile la prestazione. La risoluzione non ha natura sanzionatoria, ma è solo rimedio alla rottura del sinallagma contrattuale.

La questione sul rapporto tra inadempimento imputabile e impossibilità della prestazione ha portato ad una analisi del comportamento del debitore, che finisce col portare l'attenzione sul livello di diligenza necessario (richiesto dalla legge) per adempiere ed evitare l'impossibilità della prestazione.

La diligenza di cui art 1176 c.c. riconosce la funzione di parametro di valutazione della corrispondenza tra comportamento dovuto e comportamento tenuto dal debitore in fase di adempimento, tutte le volte in cui la natura della prestazione pone in evidenza l'attività che il debitore è obbligato a porre in essere, un fare quindi, piuttosto che un risultato.

Ai sensi dell'art. 1176 c.c. "Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata."

Il richiamo alla diligenza nell'adempimento, cui è tenuto il debitore porta ad affermare che nelle obbligazioni di fare, il debitore sarà responsabile per inadempimento per non aver eseguito una prestazione possibile ed eseguibile con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività dedotta in obbligazione e nelle obbligazioni di dare, potrà dimostrare che la mancata prestazione sia derivata da caso fortuito o forza maggiore.

Da ultimo, mi preme fare una distinzione tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha dimostrato, negli anni, che per definire meglio il confine tra inadempimento e impossibilità della prestazione "non si può non tenere conto della differenza tra obbligazioni in cui l'utilità attesa dal creditore è un effetto prodotto direttamente dall'attività del debitore e quelle in cui consiste nella "stessa attività del debitore".

Dunque, le vi sono obbligazioni di risultato si hanno quando il raggiungimento del risultato non dipende da alcun fattore estraneo al comportamento del debitore mentre quelle di mezzo, si hanno tutte le volte in cui il risultato non dipende solo dal comportamento del debitore ma anche da altri fattori.

[Nel caso di prestazioni che possono considerarsi obbligazioni di mezzi, il debitore prova l'esatto adempimento dimostrando di avere adempiuto alla prestazione cui è tenuto, rispettando le regole dell'arte, cioè conformandosi ai protocolli imposti dall'attività esercitata, non deve anche dimostrare che l'eventuale mancato raggiungimento previsto fosse dovuto a cause a sè non imputabili.]

Dott.ssa Veronica Riggi

[1] La Corte di Cassazione in una sentenza del 2015 ha richiamato l'orientamento secondo cui l'istituto della risoluzione per inadempimento fondato sul principio della colpa dell'inadempiente