
Il sistema sanzionatorio previsto per le persone giuridiche
A cura di Avv. Alessio Moretto
Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 disciplina la responsabilità da reato delle persone giuridiche e delinea un intero sottosistema di responsabilità con autonome sanzioni applicate agli Enti a seguito della commissione da parte di soggetti inseriti nel loro organigramma di illeciti espressamente individuati dalla normativa, nell'interesse o vantaggio del soggetto di diritto.
La Sezione II del corpus normativo in esame è interamente dedicata alla disciplina dell'apparato sanzionatorio di cui può essere destinataria la persona giuridica. Ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 231/2001, le sanzioni applicabili sono pecuniarie, interdittive, confisca e la pubblicazione della sentenza.
Le sanzioni pecuniarie trovano sempre applicazione in caso di condanna. L'art. 10 del decreto stabilisce che le stesse siano determinate per quote, in numero non inferiore a cento né superiore a mille, il cui importo varia da un minimo di €258,00 ad un massimo di € 1.549,00. Il valore della quota deve essere individuato dal giudice tenendo conto della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
Con le modifiche introdotte dal D.lgs. 30.12.2025, n. 211, il nuovo comma 3 bis, art. 10, D.lgs. 231/2001afferma che nei casi previsti dalla legge la sanzione è determinata ove possibile in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente alla commissione del reato o all'applicazione della sanzione, se inferiore.
Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive trovano applicazione esclusivamente in relazione ai reati per le quali sono espressamente previste e solo in caso di reiterazione di illeciti o qualora l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da un soggetto c.d. "apicale". Le sanzioni interdittive sono sottoposte a stringenti limiti temporali, in quanto devono avere una durata ricompresa fra tre mesi nel minimo e due anni nel massimo. Può essere tuttavia disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nei confronti dell'ente che ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni all'interdizione temporanea.
Ai sensi degli artt. 45 e ss., le sanzioni interdittive possono essere applicate come misure cautelari, qualora sussistano gravi indizi per ritenere sussistente la responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici motivi per ritenere concreto il pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.
La pubblicazione della sentenza di condanna è descritta dall'art. 18. Può essere disposta quando nei confronti dell'ente sia applicata una sanzione interdittiva, segue le regole previste dall'art. 36 c.p. ed è eseguita a cura della cancelleria, a spese dell'ente.
L'ultima sanzione prevista dal Decreto è la confisca, che ai sensi dell'art. 19, D.lgs. 231/2001 è sempre prevista in caso di condanna. Sono oggetto del provvedimento ablatorio il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
L'art. 21 disciplina il regime giuridico applicabile in caso di condanna per una pluralità di illeciti dipendenti da reato, prevedendo in tal senso l'applicazione di un cumulo giuridico.
In particolare, quando la società è dichiarata responsabile in relazione a una pluralità di illeciti commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave, aumentata fino al triplo.
Detto aumento non può comunque determinare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito. Infine, qualora per almeno uno degli illeciti ritenuti sussistenti ricorrano le condizioni per l'applicazione di una sanzione interdittiva, si applica quella prevista per l'illecito più grave.
