È incostituzionale l’esclusione dell’incendio boschivo colposo dai reati a cui si applica l’art. 131-bis c.p.
C.Cost., 22 gennaio 2026, n. 5
Massima: è costituzionalmente illegittimo l'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.
A cura di Dott. Marco Misiti
Con sentenza depositata il 22 gennaio 2026, n. 5, la Corte costituzionale ha ritenuto che la disposizione che prevede l'esclusione del reato di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis c.p. dall'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. sia affetta da illegittimità costituzionale in quanto contrastante con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.
Il giudice a quo, ovverosia il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Potenza, era chiamato a pronunciarsi in merito alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di persona imputata del predetto reato. In particolare, quest'ultimo era accusato di aver appiccato un fuoco a residui vegetali, poi diffusosi a un'area boschiva non particolarmente estesa, cagionando altresì lievi danni alle chiome di alcuni alberi. Il Giudice per l'udienza preliminare, formulato un giudizio prognostico di condanna per la citata ipotesi di reato a titolo di colpa, aveva dubitato della conformità a Costituzione del divieto di applicazione alla fattispecie in esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e, pertanto, della impossibilità di adottare una sentenza di non luogo a procedere.
Più nel dettaglio, i parametri normativi invocati sono stati, da un lato, il principio di ragionevolezza intrinseca ed estrinseca ex art. 3 Cost. e, dall'altro lato, il principio di proporzionalità della pena di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost.[1]
Secondo il giudice a quo, l'irragionevolezza deriverebbe, anzitutto, dal fatto che per il reato di incendio boschivo di cui all'art. 423-bis, comma 2, c.p., non sarebbe possibile formulare una presunzione assoluta di pericolosità sociale. Inoltre, quantomeno nella ricostruzione contenuta nell'ordinanza con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, la menzionata ipotesi di incendio boschivo sarebbe l'unica fattispecie colposa e di comune pericolo esclusa dall'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il paradosso normativo emergerebbe anche dal confronto con il reato di disastro ambientale colposo, non escluso dal campo di applicazione dell'art. 131-bis c.p. e caratterizzato da un minimo edittale inferiore e un massimo, invece, superiore rispetto alla cornice edittale prevista per l'incendio boschivo colposo.
Prima di addivenire alla dichiarazione di incostituzionalità della disposizione in oggetto, il giudice delle leggi ripercorre alcune precedenti decisioni aventi ad oggetto il reato di incendio boschivo colposo, con particolare riferimento alla esclusione dello stesso dal campo applicativo degli istituti della sospensione dell'ordine di esecuzione, ex art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., questione decisa con sentenza n. 3 del 2023, e della sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 168-bis, comma 1, c.p., risolta con sentenza n. 191 del 2025[2].
La Corte costituzionale precisa, però, che nessuno dei due precedenti può essere effettivamente ritenuto decisivo per il caso di specie: il primo, perché la natura colposa del delitto non risulta dirimente, visto che l'art. 131-bis c.p. esclude alcune fattispecie colpose dal proprio campo di applicazione, come l'ipotesi di morte e lesioni come conseguenza non voluta della condotta di cui all'art. 586 c.p.; il secondo, perché la sospensione del procedimento con messa alla prova presenta delle differenze con la non punibilità per particolare tenuità del fatto, visto che quest'ultima presuppone comunque una implicita affermazione di responsabilità e la prima implica lo svolgimento di un percorso dai contenuti spiccatamente riparativi e risocializzanti, oltre poi alla differente individuazione della cornice edittale per l'accesso agli istituti.
Svolte tali premesse al fine di giustificare una posizione differenziata rispetto alle precedenti decisioni, la Corte costituzionale, ricordata l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella individuazione dell'ambito oggettivo dell'art. 131-bis c.p., rileva tuttavia una irragionevole disparità di trattamento tra l'incendio boschivo colposo, a cui non si applica la citata causa di non punibilità, e i reati colposi di danno di comune pericolo di cui all'art. 449 c.p., quelli colposi contro la salute pubblica, di cui all'art. 452 c.p. nonché il delitto di disastro ambientale colposo, di cui all'art. 452-quinquies c.p. Infatti, tali fattispecie, pur connotate da analoga oggettività giuridica o, nel caso di disastro ambientale, più gravi rispetto all'incendio boschivo colposo, rientrano nel campo di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Nella ricostruzione del giudice delle leggi, tale confronto rende evidente che l'esclusione dell'incendio boschivo colposo dal campo di applicazione di cui all'art. 131-bis c.p. rappresenti un'anomalia inspiegabile, con conseguente necessità di dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui al terzo comma, n. 3, della predetta disposizione, nella parte in cui fa riferimento al reato di cui all'art. 423-bis, comma 2, c.p.
[1] Tale profilo di possibile non conformità a Costituzione è stata ritenuta inammissibile dalla Corte costituzionale, tenuto conto che, trattandosi di questione sollevata in sede di udienza preliminare, la sproporzione del minimo sanzionatorio costituiva una questione del tutto ipotetica ed eventuale.
[2] In particolare, con il primo provvedimento, la ritenuta incostituzionalità della disposizione è stata argomentata sulla base della impossibilità di ricollegare al menzionato reato una manifestazione di pericolosità così grave da giustificare la scelta di assicurare sempre e comunque il passaggio in carcere del reo prima di ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione; con il secondo provvedimento, invece, la questione è stata ritenuta non fondata, tenuto conto che la manifesta irragionevolezza della esclusione non può essere desunta esclusivamente dalla natura colposa del reato.
