L’incidente di esecuzione quale rimedio per procedimenti già definiti e con pena ancora in esecuzione
L'incidente di esecuzione, disciplinato ai sensi degli artt. 666 c.p.p. e ss., consente al giudice dell'esecuzione, individuato ai sensi dell'art. 665 c.p.p., di adottare d'ufficio o ad istanza del pubblico ministero, del condannato o del suo difensore, quei provvedimenti opportuni e successivi al passaggio in giudicato della sentenza e con pena non interamente espiata.
Tale istituto giuridico costituisce pertanto il rimedio idoneo a rideterminare la pena a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale in quanto la pena deve essere legittima non solo al momento della sua definizione edittale e della sua applicazione concreta da parte del giudice di merito, ma anche in sede esecutiva.
In tema di stupefacenti, diverse sono state le sentenze emesse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno ammesso la possibilità di rideterminare, in sede esecutiva, le pene inflitte con sentenze irrevocabili pronunciate prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Esemplare la sentenza Gatto, n. 42858/2014, nella quale è stato sciolto definitivamente il contrasto giurisprudenziale sorto in tema di effetti sull'esecuzione della pena derivanti da declaratoriedi incostituzionalità non comportanti l'abolizione della norma incriminatrice, affermando l'applicabilità dell'art. 30,commi 3 e 4, della Legge n. 87/1953. In particolare, secondo il Giudice di Legittimità la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, intervenuta successivamente a una sentenza definitiva di condanna e che comporta un miglior trattamento sanzionatorio, deve essere oggetto di rideterminazione da parte del giudice dell'esecuzione.
In merito alla pena applicata su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), si segnalano le sentenze Marcon e Jazouli pronunciate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza n. 32/2014.
In particolare, nella sentenza n. 37107/2015, Marcon, il Giudice di Legittimità in merito al quesito se la pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 possa essere rideterminata in sede di esecuzione, ha risposto affermativamente.
Nella sentenza 33040/2015, Jazouli, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui la pena applicata con sentenza di patteggiamento debba essere oggetto di rideterminazione nella nuova cornice edittale applicabile a seguito della normativa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale in tema di reati previsti dall'art. 73 D.P.R. 309 del 1990 in relazione alle droghe c.d. leggere.
Con riferimento invece alla pronuncia in esame, recentemente la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2445/2019, riprendendo l'orientamento giurisprudenziale espresso nelle sentenze sopra menzionate, ha affermato che le condanne per reati "non lievi" in tema di stupefacenti vanno rideterminate al ribasso anche qualora, grazie alla riduzione di pena (fino a un terzo) che consegue al patteggiamento, rientrino nella nuova cornice edittale.
Alla luce di tali pronunce, quindi, si evince come cambiando l'originario quadro edittale con uno più mite, in applicazione anche del principio di favor rei, è nel nuovo spazio sanzionatorio che il giudicante deve esercitare il proprio potere discrezionale ai sensi degli artt. 132 et 133 c.p., in quanto mutati i parametri entro cui effettuare la propria valutazione di congruità.
Avv. Elia Francesco Dispenza