L'incidente probatorio e la condizione di particolare vulnerabilità della vittima...è discrezionale la decisione del GIP?
Cass. Pen., Sez. III, 11 settembre 2024, n. 34234
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Con ordinanza del 10.10.2023 il Tribunale di Cagliari rigettava la richiesta del PM di procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona offesa in relazione al reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. e violenza sessuale ex art. 609-bis c.p.
Il diniego veniva motivato dal GIP il quale escludeva che ricorressero, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 392 c.p.p.
L'art. 392 c.p.p. è infatti norma eccezionale che deroga al principio di assunzione della prova in dibattimento ogni qualvolta ci sia una vittima che versi in condizioni di particolare vulnerabilità.
Tale condizione, prevista dall'art. 90 quater c.p.p., sussiste quando si è in presenza di determinati fattori individuati dalla norma quali ad esempio l'età della vittima, lo stato di infermità della stessa, il tipo di reato, le modalità, le circostanze e così via.
Nel caso di specie il Giudice per le Indagini Preliminari non aveva ritenuto che la vittima, maggiorenne, si trovasse in condizione di vulnerabilità così ritenendo ingiustificata la richiesta di procedere con incidente probatorio.
Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, sostenendo l'abnormità strutturale del diniego, proponeva ricorso per Cassazione.
La Cassazione, con sentenza n. 34234/2024, ha dichiarato legittimo il "no" del Gip relativamente alla richiesta di incidente probatorio per l'ascolto della vittima di stalking e violenza sessuale ritenendo insussistente il requisito della particolare vulnerabilità.
Il Gip infatti, secondo i Giudici della Suprema Corte, ha piena discrezionalità circa l'applicazione o meno della norma prevista dall'art. 392 co. 1 bis c.p.p. per evitare il realizzarsi dei cosiddetti fenomeni di vittimizzazione secondaria.
Secondo l'art. 392 co. 1bis c.p.p. non sussiste alcun obbligo per il giudice di accogliere la richiesta di incidente probatorio della vittima di violenza sessuale poiché la condizione di particolare vulnerabilità non è presupposta né dal reato subito né dal fatto che il soggetto vittima del reato fosse minorenne.
Non vi è quindi, secondo la Cassazione, una presunzione assoluta della condizione di vulnerabilità della vittima ma l'esistenza di tale condizione andrà di volta in volta valutata dal Gip, il quale potrà anche decidere di non accogliere la richiesta di incidente probatorio qualora ritenga che non sussistano le condizioni per procedere ex art. 392 co. 1bis c.p.p.