
Creatività sotto esame: l’intelligenza artificiale sostituisce o rafforza l’ingegno umano?
A cura di Dott.ssa Rosa De Rosa
«L'AI generativa ha il potenziale per sbloccare nuove forme di espressione e creatività che prima erano impossibili», affermava Sam Altman, ex CEO di OpenAI.
Questa visione ottimistica possiamo collocarla al centro di un dibattito giuridico incentrato sul delicato equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela del diritto d'autore.
L'avvento dell'Intelligenza artificiale generativa ha infatti sollevato una interessante questione: chi è l'autore di un'opera generata dall'intelligenza artificiale?
Se tradizionalmente la tutela è stata riconosciuta alla creatività umana, intesa come manifestazione dell'attività intellettuale dell'uomo, la rapida ascesa dei sistemi di intelligenza artificiale ha messo in discussione questa premessa storica, sollecitando una revisione dei concetti giuridici consolidati, ed introducendo una proposizione etica sulla tecnologia AI, quale estensione odierna della penna del creativo.
Nel nostro ordinamento giuridico, il diritto d'autore italiano, disciplinato dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941, tutela le "opere dell'ingegno di carattere creativo", ossia l'espressione originale di un'attività intellettuale umana che non ha riguardo all'idea in sé, bensì, alla sua forma espressiva, frutto di un apporto personale e riconoscibile.
Tuttavia, tale principio si scontra con un limite proprio dei sistemi di intelligenza artificiale, ovverosia la mancanza di soggettività, sensibilità, esperienze ed emozioni che direzionano l'Autore verso la creazione di un'opera nuova e originale.
Difatti, i sistemi di AI analizzano una enorme quantità di dati, in continuo aggiornamento, potenzialmente anche non controllati, per elaborare, rispondere e produrre contenuti quanto più coerentemente vicini ai prompt inseriti dall'Utente, con il rischio che vengano incluse opere protette dalla Legge sul Diritto d'Autore. Ciò potrebbe comportare che il risultato tecnico elaborato superi quella che è la "creatività dell'uomo", ponendo l'Utente che lo utilizza in una zona grigia di responsabilità e soggetto a potenziali azioni legali da parte degli effettivi Autori dell'opera originata.
A ciò si aggiunga la complessità dei termini d'uso delle piattaforme di intelligenza artificiale che, se da un lato conferiscono all'utente la titolarità dell'output, dall'altro declinano qualsiasi garanzia circa la non violazione di diritti altrui, generando pertanto un ossimoro che la giurisprudenza non ha ancora regolato. Un punto di svolta arriva con la Legge del 23 settembre 2025, n. 132, che reca "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale".
Il provvedimento introduce per la prima volta in Italia una cornice organica sulle modalità di applicazione dell'AI, intervenendo anche sulla Legge sul diritto d'autore (n. 633/1941). L'articolo 1 della LDA, come modificato, stabilisce che: "Sono protette [...] le opere dell'ingegno umano di carattere creativo, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti il risultato del lavoro intellettuale dell'autore."
Questa aggiunta, apparentemente formale, ribadisce il principio secondo il quale la paternità dell'opera debba necessariamente continuare a fondarsi sull'apporto creativo dell'uomo, dato che, non conta quanto l'AI sia stata utilizzata, ma quanto è incisiva l'impronta creativa umana.
Sarà successivamente cura del possibile autore tenere traccia del processo utilizzato (prompt – generazione – modifiche – […]) per arrivare al risultato definitivo, conservando le singole azioni e documentandole con data certa.
Solo così si potrà differenziare ciò che ricade nel pubblico dominio, generato in modo autonomo dall'algoritmo e/o da un prompt generico e testuale, rispetto a ciò che è generato dall'AI, ma come mero strumento digitale attraverso cui l'idea prende forma.
La distinzione tra supervisione del controllo creativo ed elaborazione automatica diventa il criterio decisivo per definire la paternità dell'opera. Ciò che conta non è la mera generazione dell'opera, ma la sua riconducibilità ad un'espressione specifica che porta ad un effetto estetico causato dall'autore umano.
La nuova legge si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza europea con le sentenze Infopaq (C-5/08), Painer (C-145/10) e Cofemel (C-683/17) le quali ribadiscono che un'opera è protetta solo se rappresenta una creazione intellettuale propria dell'autore, espressione di scelte libere e creative. L'aggettivo "umano" serve dunque a riaffermare la necessità del cosiddetto tocco personale dell'autore. La sfida, quindi, non consiste semplicemente nel riconoscere una certa creatività alla macchina, ma è necessario definire i confini dell'intervento umano nei nuovi modelli di produzione delle opere.
La Legge n. 132 del 2025, di conseguenza, non chiude la questione, ma segna un passo avanti nel delineare un equilibrio tra innovazione e tutela.
Il futuro della "creatività digitale" dipenderà dalla capacità del diritto di riconoscere e proteggere non solo ciò che è stato creato dalla mente umana, ma anche ciò che la tecnologia contribuisce a far esprimere in forme nuove e complesse.
L'AI, pertanto, diviene un "nuovo colore" che si aggiunge alla "tavolozza" degli strumenti messi a disposizione di chi crea tale che, solo la mente che attraversa un processo pensante, si afferma come artifex unico dell'opera.
