
Pagamento di interessi ultralegali pattuiti oralmente: perché sono una obbligazione naturale?
A cura di Dott. Marco Misiti
Il contributo analizza la natura degli interessi ultralegali pattuiti oralmente in un'ottica sistematica, tenendo conto della giurisprudenza ormai consolidata e della normativa civilistica contenuta nell'attuale codice civile del 1942 e in quello previgente del 1865.
Le obbligazioni pecuniarie rappresentano un tema a lungo dibattuto e approfondito in sede dottrinaria e giurisprudenziale. In questo vasto macrotema[1], costituisce un'affermazione tralaticia in giurisprudenza quella secondo la quale gli interessi ultralegali pattuiti esclusivamente in via orale avrebbero natura di obbligazione naturale.
Due sono i presupposti alla base della predetta qualificazione: che ci sia una effettiva pattuizione, ovverosia che le parti abbiano concluso un accordo al riguardo; che sia comunque determinata la misura di tali interessi[2].
Il principio di diritto si fonda per lo più su richiami a precedenti giurisprudenziali, senza però che siano esternate le relative ragioni giuridiche.
Al riguardo si deve evidenziare che, se ci si fermasse alla semplice constatazione dell'esistenza di questo principio e se lo si calasse nella sistematica del Codice civile, lo stesso parrebbe porsi in contrasto con istituti fondamentali del diritto privato.
Anzitutto, come noto, tralasciando le diverse ricostruzioni sulla loro natura, una obbligazione naturale assume rilevanza giuridica esclusivamente ai fini della soluti retentio: ai sensi dell'art. 2034 c.c., una prestazione spontaneamente eseguita in ragione di doveri morali e sociali non è suscettibile di ripetizione.
A tali fini, tuttavia, sarebbe necessario dimostrare che il pagamento di interessi pattuiti in via orale corrisponda a un dovere morale o sociale. Tale premessa logica è, però, taciuta in numerose sentenze che si sono occupate del tema.
In secondo luogo, una ulteriore aporia la si ricava dalla disciplina degli interessi.
Ai sensi dell'art. 1284 c.c. – richiamato dall'art. 1815, comma 1, c.c., in tema di interessi nel contratto di mutuo – gli interessi dovuti in misura superiore a quella legale devono essere pattuiti per iscritto. In assenza di tale adempimento formale, l'entità degli stessi è parametrata al tasso legale.
Il meccanismo di sostituzione del tasso degli interessi è analogo a quello previsto per le ipotesi di nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c., il cui comma secondo prevede che la nullità di singole clausole non comporta invalidità del contratto quando le stesse sono sostituite di diritto da norme imperative.
Ed è proprio in questo meccanismo di sostituzione automatica che parrebbe rientrare il caso in esame, visto che la clausola avente ad oggetto interessi in misura superiore al tasso legale pattuita in forma orale – anche se in assenza di espressa previsione – sarebbe da considerarsi nulla e il tasso di interesse oralmente concordato è rimpiazzato dal tasso legale per esplicita volontà legislativa.
Se ci si fermasse a tale lettura sistematica potrebbero effettivamente sorgere dubbi sulla correttezza della qualificazione come obbligazione naturale del pagamento di interessi stipulati oralmente in misura ultralegale. Anzi, come è stato sostenuto, tale principio parrebbe quasi integrare l'elusione di una norma imperativa[3]. Per trovare una soluzione all'apparente aporia tra affermazioni giurisprudenziali e dato positivo si deve risalire a giurisprudenza risalente nel tempo.
Una prima pronuncia, in ragione delle preclusioni derivanti dall'oggetto della impugnazione, si limita a ricordare il principio per cui «il pagamento spontaneo di interessi elevati ancorché non risultanti da convenzione scritta, e fuori dal caso di usura, non è ripetibile, in quanto costituisce adempimento di obbligazione naturale[4]».
Una seconda sentenza[5], invece, pur contenendo nella massima il mero richiamo alla natura di obbligazione naturale, espone nel corpo motivazionale le ragioni alla base del menzionato principio. In particolare, la regola per cui gli interessi pattuiti oralmente in misura ultralegale debbono essere ridotti alla soglia legale deve essere contemperata con quella della soluti retenio, prevista per l'adempimento spontaneo di doveri morali.
Questo bilanciamento era ben espresso nell'art. 1830 del Codice civile del 1865, ai sensi del quale «il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti o eccedenti la misura convenuta non può ripeterli né imputarli al capitale[6]».
La ratio della irripetibilità andrebbe quindi individuata nella citata disposizione della normativa codicistica precedente, non replicata nel nuovo Codice civile in quanto, come si legge nella Relazione al Codice civile del 1942, «non si è ripetuta la norma dell'art. 1830 cod. civ. del 1865 circa l'irripetibilità degli interessi non dovuti, perché è sembrata inutile[7]».
Tale ricostruzione – storica e al tempo stesso normativa – consente di risolvere le contraddizioni precedentemente evidenziate: in assenza di forma scritta, sono dovuti esclusivamente interessi legali; il pagamento di interessi non dovuti, in quanto pattuiti in misura ultralegale solo in via orale, integra una obbligazione naturale in ragione di un dovere sociale un tempo riconosciuto esplicitamente dal legislatore, oggi implicito nel sistema; se pagati interessi nella misura oralmente pattuita, la prestazione non è suscettibile di ripetizione.
[1] Per un'analisi generale del tema si rinvia a A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, XXIV Ed., 391 ss.
[2] Si veda sul punto Cass. Civ., Sez. I, 14 dicembre 2017, n. 30114.
[3] Così si esprime F. Rocchio, Le obbligazioni naturali, in Contratto e impresa, n. 2/2011, 511 ss., secondo il quale «restano i casi che, pur prospettati da qualcuno o prospettabili come adempimento di obbligazioni naturali, in realtà non lo sono perché integrano violazioni di norme imperative e l'adempimento di obbligazioni naturali non può costituire strumento di elusione di norme imperative», casi tra i quali l'Autore contempla «il pagamento di interessi ultralegali non pattuiti in forma scritta».
[4] Così Cass. Civ., 10 luglio 1973, n. 1995, in Banca Borsa tit. cred., 1974, 184 ss.
[5] Cass. Civ., 15 luglio 1961, n. 1720, in Banca Borsa tit. cred., 1962, 27 ss.
[6] Contemporaneamente, l'art. 1831 c.c. prevedeva che «nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto; altrimenti non è dovuto alcun interesse».
[7] Continua testualmente la Relazione: «infatti, se la loro misura è contenuta in limiti leciti, la relativa corresponsione costituisce adempimento di un'obbligazione naturale per cui non è ammessa la ripetizione (art. 2034); se invece gli interessi assumono proporzioni usuraie, la prestazione dell'eccedenza sulla misura legale, costituendo un illecito, dà luogo, come tale, a ripetibilità».
