“IO VOTO!”

18.04.2023

L'art. 48 della Costituzione in breve

La partecipazione dei cittadini alla vita politica dello Stato può avvenire sia direttamente che indirettamente, esprimendo il proprio voto per eleggere i rappresentanti in seno al Parlamento e nelle altre assemblee elettive (Consiglio Comunale o regionale), ma anche direttamente, aderendo ad un partito politico, presentando una petizione o accedendo ad una carica pubblica.

L'articolo 48 della nostra Carta Costituzionale così recita:

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge."

L'articolo fissa il principio di base di ogni democraziaà il suffragio universale, sancendo il diritto inviolabile di tutti i cittadini di prendere parte alla vita politica del Paese, esprimendo il proprio voto e scegliendo i propri rappresentanti nelle assemblee legislative.

In Italia solo con la fine del fascismo il diritto di voto è stato esteso a tutti i cittadini adulti, uomini e donne rendendolo uguale, senza distinzione, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dall'Art. 3 Cost.

Quali sono le caratteristiche del voto:

  • UNIVERSALITÀ perché non può essere subordinato a condizioni di carattere economico, sociale o culturale e ricollegandoci a quanto appena detto sopra, nel 1946 fu concesso anche alle donne, come diritto inviolabile, riaffermando il principio di uguaglianza;
  • PERSONALITÀ in quanto per votare bisogna recarsi personalmente presso i seggi elettorali, tranne che per gli elettori fisicamente impediti (hanno il diritto di farsi assistere) e per gli italiani residenti all'estero che esercitano il voto per corrispondenza. Il terzo comma infatti, riconosce il diritto degli italiani residenti all'estero di votare.
  • EGUAGLIANZA
  • SEGRETEZZA perché nessuno può venire a conoscenza della preferenza espressa dall'elettore e fa sì che il voto sia libero e che gli elettori possano esprimere la propria preferenza senza vincoli.
  • LIBERO
  • NON OBBLIGATORIO in quanto la disposizione lo definisce come dovere civico e dunque non inderogabile. A tal proposito, in sede di Assemblea costituente si fronteggiarono due opposte visioni, da un lato quella di coloro che volevano che il voto fosse obbligatorio, almeno moralmente, e dall'altro quella di chi riteneva che esso dovesse incontrare la massima libertà possibile. A compromesso si scelse di qualificarlo come dovere civico, cioè dovere di chi vuol essere un buon cittadino ma, comunque, libero nell'esercizio.

Elettorato attivo e passivo

La Costituzione menziona come requisito la cittadinanza italiana e la maggiore età che devono necessariamente sussistere per l'effettivo esercizio del diritto al voto.

Sono elettori i cittadini che hanno compiuto 18 anni.

La legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 "Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica" poi, si compone di un articolo unico che, attraverso la modifica dell'articolo 58, primo comma, della Costituzione, ha ridotto il limite di età per gli elettori del Senato da 25 a 18 anni. Con tali modifiche l'elettorato attivo per il Senato della Repubblica è stato uniformato a quello già previsto per la Camera dei deputati (art. 56 Cost.).

Dal diritto di elettorato attivo va distinto l'elettorato passivo, che consiste nella capacità di essere eletto. Il principio generale è quelle dell'eleggibilità di tutti gli elettori.

Ma… Ci sono limitazioni al diritto di voto?

L'ultimo comma dell'art. 48 Cost. dispone che tale diritto possa essere limitato:

  • per incapacità civile anche se la legge 180/1878 ha eliminato dal nostro ordinamento ogni residua causa di limitazione del diritto di voto in tal senso visto che in precedenza erano esclusi dall'elettorato attivo i soggetti interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;
  • per effetto di sentenza penale irrevocabile: quando il giudice penale condanna un imputato con sentenza definitiva, cioè non più appellabile o ricorribile per Cassazione, egli potrebbe perdere il diritto di voto. Il codice penale regola la disciplina in maniera più dettagliata e tutto dipende dalla gravità del reato commesso;
  • nei casi di indegnità morale indicati nella legge e cioè per coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza detentive oppure condannati a una pena che importi l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea, per tutto il tempo della sua durata.

Dott.ssa Veronica Riggi