L’ Amministratore di condominio può presentare un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino moroso in forza del verbale di assemblea condominiale?
L'articolo 634 c.p.c. stabilisce il requisito della "prova scritta" quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione: accanto alle prove scritte tipiche come le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata, la norma prevede le "prove scritte atipiche" (telefax, fotocopie di scritture private, e-mail e il verbale di assemblea condominiale).
Sulla base della ripartizione delle quote millesimali, in capo a ciascun proprietario delle unità immobiliari, in caso di morosità di un condòmino, l'amministratore può promuovere il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultimo.
Potrà utilizzare, dunque, il verbale di assemblea (da cui risulta la ripartizione delle proprietà per millesimi), atteso che, le spese deliberate dall'assemblea si suddividono tra i condòmini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c.
Qualora, infatti, l'assemblea abbia approvato il solo bilancio preventivo e non anche il relativo riparto, l'amministratore ha, comunque, il diritto di richiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del condòmino che non abbia saldato alcune rate di spesa con un ricorso ex art. 633 c.p.c..
Considerato, inoltre, che il debito di ciascun condòmino è matematicamente determinabile in virtù della rispettiva loro quota di valore millesimale, per questo motivo risulterà soddisfatto il requisito della liquidità ed esigibilità del credito richiesto quale presupposto per la domanda di ingiunzione di pagamento.