La continuazione del rapporto significativo tra nonni e nipoti
"Il compito educativo dei nonni è sempre molto importante, e ancora di più lo diventa quando, per diverse ragioni, i genitori non sono in grado di assicurare un'adeguata presenza accanto ai figli nell'età della crescita".
(Papa Benedetto XVI)
Nella società odierna, separazioni e divorzi non rappresentano più delle spiacevoli eccezioni, ma sono divenute dei fenomeni sempre più numerosi e complessi da gestire, in quanto, già nella gestione della crisi di coppia, entrano in gioco svariati interessi, primi tra tutti, quelli dei figli, relativamente ai quali, il codice civile riconosce una serie di diritti e doveri all'interno dell'art. 315-bis.
Del sopracitato articolo, infatti, il co.2 c.c., afferma che il figlio ha il pieno diritto a crescere in famiglia mantenendo rapporti significativi con i parenti, in quanto, è proprio nell'ambito familiare che il minore sviluppa la propria personalità da un punto di vista affettivo, formativo ed educativo.
Quanto sopra esposto, è stato introdotto con la nota legge sull'affido condiviso che, infatti, ha introdotto non solo il diritto alla bigenitorialità, ma anche quello alla biparentalità che si traduce come il diritto del figlio a mantenere rapporti con parenti e ascendenti di entrambi i genitori anche in caso di separazione e divorzio.
Se dalla prospettiva del figlio minore ciò trova riconoscimento nell'art.315-bis c.c., dal punto di vista degli ascendenti, rilevante sarà l'art.317-bis c.c., che non solo nel comma 1 sancisce il loro diritto a mantenere un rapporto significativo con il minore, ma nel secondo comma, pone l'ulteriore precisazione che in caso di violazione del loro diritto, questi potranno adire le sedi giudiziarie per richiedere provvedimenti urgenti volti a tutelare l'interesse del minore.
Il punto cardine della norma che, anzitutto ha riconosciuto un vero e proprio diritto in capo agli ascendenti, risiede nel fatto che il diritto dei nonni, non è assoluto, ma deve necessariamente essere compatibile con quelli che sono gli interessi del minore secondo il principio del "Best Interest of Child[1]".
Quest'ultimo, infatti, viene ampiamente riconosciuto anche dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo, di cui emblematica è stata la sentenza del 20 gennaio 2015[2], in cui la Corte ha condannato l'Italia per aver violato l'art. 8 CEDU in quanto non veniva rispettato il diritto di due nonni, alla vita privata e familiare, venendo loro vietato di mantenere un rapporto con la nipote per ben dodici anni pur esperendo tentativi di riavvicinamento nel rispetto delle direttive degli assistenti sociali.
Non si deve, tuttavia ritenere, che il diritto a mantenere un rapporto significativo con i nipoti venga esclusivamente riconosciuto solamente a coloro legati da parentela diretta, invero è orientamento ormai consolidato che si estenda anche a qualsiasi altra persona che abbia instaurato un rapporto con il nonno o la nonna, che permetta al minore di trarre un beneficio da quella frequentazione[3].
Si palesa perciò un ridimensionamento del diritto dei nonni, in relazione al diritto del minore venendo pertanto ritenuto pieno allorquando la loro frequentazione dia come risultato uno sviluppo sano della personalità dei minori; per questo motivo, qualora il Giudice Minorile, dovesse ritenere che il legame nonni-nipoti appaia deleterio per il minore, potrà adottare dei provvedimenti limitativi o interruttivi dello stesso rapporto[4].
In linea generale, perciò, se fino a qualche anno fa in capo ai nonni gravavano prevalentemente doveri[5], ad oggi, finalmente, sono riconosciuti anche dei diritti grazie ai quali, soprattutto in presenza di situazioni patologiche della vita familiare, il minore ha la possibilità di crescere e sviluppare la propria personalità circondato da affetti diversi da quelli genitoriali.
Preservare e tutelare il rapporto tra nonni e nipoti, significa permettere ad entrambe le parti di trarre un beneficio dalla frequentazione reciproca, ma in modo ancora più specifico, rappresenta la possibilità per il minore di diventare portatore di valori ad oggi sempre più rari.
[1] A livello nazionale, questo principio viene per lo più applicato in merito al concetto di Bigenitorialità, piuttosto che di Biparentalità.
[2] Sentenza Manuello e Nevi
[3] Cass Civ, Sez. I n. 19779/2018
[4] Sent.Cass.Civ. n.9145/2020
[5] A tal riguardo ci si riferisce al c.d. "concorso al mantenimento", stabilito a norma dell'art.316 c.c., secondo cui, i nonni, qualora i genitori siano sprovvisti dei mezzi necessari al mantenimento della prole, hanno il dovere di intervenire economicamente.